IL TITOLO EDILIZIO EDIFICI ANTERIORI AL 1967 E 1942: I CHIARIMENTI DEL TAR PUGLIA

titolo edilizio opere ante 1967

Parlare del titolo edilizio di edifici ante ‘67 e ante ‘42 non è utile soltanto per pura curiosità storica sulla tematica.

La procedura di valutazione è fondamentale per diversi motivi. Chiarire questo aspetto è fondamentale perché, per presentare qualsiasi progetto di ristrutturazione o manutenzione, è necessario avere una rappresentazione grafica dell’edificio come si presenta attualmente, prima di qualsiasi intervento. Questo è comunemente noto come “ante operam”, cioè lo stato iniziale dell’edificio prima di qualsiasi azione. Questa rappresentazione grafica permette di comprendere l’aspetto attuale dell’edificio, identificare i problemi o le aree che richiedono interventi e pianificare adeguatamente i lavori da effettuare. Inoltre, avere una rappresentazione grafica accurata dell’edificio prima dei lavori consente di valutare meglio le modifiche proposte e comunicare in modo chiaro e preciso il progetto ai professionisti coinvolti o agli enti competenti per l’approvazione. In sintesi, graficizzare l’edificio come è oggi è un passaggio indispensabile per poter avviare qualsiasi tipo di progetto di ristrutturazione o manutenzione.

Nel caso degli edifici ante ’67 e ante ’42, la ricostruzione grafica dell’edificio come era originariamente può essere particolarmente complessa a causa della mancanza di documentazione o del deterioramento nel corso degli anni. Tuttavia, grazie all’analisi dei documenti storici disponibili, dei vecchi piani e delle foto precedenti, è possibile ottenere una rappresentazione abbastanza accurata dell’edificio. Una volta che l’edificio è stato graficizzato nella sua condizione originale, è possibile pianificare e progettare le modifiche necessarie. Ad esempio, nel caso di un progetto di ristrutturazione, sarà possibile individuare le parti dell’edificio da demolire e ricostruire, e quelle che possono essere conservate e restaurate. Questo aiuta anche a definire i costi previsti e valutare la fattibilità del progetto.

In merito all’attività edilizia realizzata in data anteriore al 1967 e 1942,

il TAR Puglia-Lecce ha sottolineato che prima del 1942 non esisteva l’obbligo di ottenere un titolo edilizio preventivo per realizzare opere edilizie. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge urbanistica del 1942, è stato introdotto l’obbligo di ottenere una licenza edilizia preventiva per gli immobili situati nei centri abitati. È stato solo nel 1967, con l’entrata in vigore dell’articolo 10 della legge 765/1967, che tale obbligo è stato esteso a tutto il territorio comunale, comprese le zone fuori dal centro abitato.

La sentenza richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che stabilisce che, per verificare la conformità edilizia di costruzioni realizzate prima del 1942 o al di fuori dei centri abitati prima del 1967, è necessario fare riferimento alla norma principale contenuta nella Legge. Questa norma principale deve essere considerata prevalente rispetto a eventuali regolamenti e piani urbanistici precedenti che richiedessero un permesso di costruire.

Si può quindi concludere che, secondo la normativa vigente, per l’attività edilizia realizzata prima del 31 ottobre 1942 non era richiesta una licenza edilizia preventiva, quindi non sarà necessario il titolo edilizio sia per gli immobili costruiti all’interno che per quelli costruiti all’esterno dei centri abitati. Tuttavia, a partire dal 1942 fino al 1967, tale obbligo era limitato ai soli immobili situati nei centri abitati. A partire dal 1967, invece, l’obbligo di ottenere una licenza edilizia preventiva si estende a tutto il territorio comunale.

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