SUPERBONUS: NESSUNA RESPONSABILITA’ DEL GEOMETRA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE BANCARIE
La sentenza sottolinea l’importanza della chiarezza contrattuale nel Superbonus e chiarisce che il tecnico non è responsabile per problemi bancari o scelte del committente, salvo diversa previsione contrattuale. L’onere della prova dell’inadempimento spetta a chi lo solleva, e senza elementi concreti, il contratto resta valido.
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