SUPERBONUS VILLETTE: LAVORI SOPRAGGIUNTI FUORI DAL COMPUTO DEL 30%

La nuova circolare dell’Ade permette di includere nel calcolo della percentuale del 30% anche lavori aggiuntivi e aumenti dei costi, a condizione che siano necessari per completare l’intervento complessivo.
La condizione per gli interventi superbonus nelle “villette” è considerata rispettata anche se la percentuale dell’intervento complessivo effettuato è inferiore al 30% a consuntivo, a causa di un aumento dei costi o della necessità di eseguire nuovi lavori necessari per completare quelli che erano originariamente previsti. L’importante è che questi costi aggiuntivi o i nuovi lavori siano strettamente necessari per il completamento degli interventi iniziali.
Le spese relative a nuovi lavori inizialmente non previsti e nemmeno necessari al completamento di quelli “originari” non possono invece beneficiare del superbonus al 110%, ma al più degli altri bonus “ordinari” (bonus casa, ecobonus, eccetera). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17 con riguardo alla disposizione di cui all’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020.
In sostanza, il comma 8-bis, come modificato, stabilisce che le persone fisiche potranno sostenere spese per interventi di ristrutturazione su edifici unifamiliari e unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari con accesso autonomo, al fine di beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, fino al 30 settembre 2023 anziché al 31 marzo 2023.
In altre parole, la circolare afferma che se l’ammontare totale dell’intervento aumenta a causa di lavori aggiuntivi o di un aumento dei costi, la percentuale del 30% richiesta può essere ridotta.
Questo chiarimento è importante perché significa che se, ad esempio, inizialmente si stimava che l’intervento avrebbe avuto un costo totale di 100.000 euro e si sono effettuati lavori per almeno il 30% di questo importo, ma successivamente si scopre che l’intervento costa effettivamente 120.000 euro, la percentuale richiesta di lavori effettuati può comunque essere raggiunta.
In sintesi, la circolare permette di includere nel calcolo della percentuale del 30% anche lavori aggiuntivi e aumenti dei costi, a condizione che siano necessari per completare l’intervento complessivo.
E’ chiaro che, solo i lavori necessari al completamento dell’intervento iniziale possono essere considerati per il calcolo della percentuale di completamento richiesta dalla normativa. Il prezioso chiarimento dell’Amministrazione finanziaria è di conforto per coloro che nel corso dei lavori hanno visto lievitare per i motivi di cui si è detto i relativi costi, ma occorre prestare attenzione al fatto che i sopraggiunti lavori siano “necessari al completamento” dell’intervento. Questo si ritiene possa essere considerato valido anche in contesti diversi dalle villette con interventi superbonus realizzati almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022.
Si ritiene invece che il distinguo degli interventi “sopravvenuti” tra necessari ai fini del completamento degli interventi “originari” e non necessari, valga solo con riguardo ai casi in cui la normativa fotografa una data specifica entro cui una determinata percentuale di completamento deve essere stata realizzata (come le villette con interventi superbonus realizzati almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022, ma anche come gli IACP ed enti equivalenti, di cui alla lett. c) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020, con interventi superbonus realizzati almeno al 60% alla data del 30 giugno 2023, ai fini della estensione temporale della finestra superbonus con percentuale al 110% sino al 31 dicembre 2023).
Sono escluse invece le spese relative a nuovi interventi non previsti inizialmente o non necessari al completamento dell’intervento originario.
È importante tenere conto di queste regole per evitare di incorrere in sanzioni o di perdere il diritto al beneficio fiscale.