SUPERBONUS 110% I CONTROLLI E LE VERIFICHE: LE INDICAZIONI DELL’ABI

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Dopo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è arrivata anche la risposta dell’Abi che fornisce le sue indicazioni alle banche per le acquisizioni dei crediti fiscali

Più controlli e verifiche più rigorose in fase di acquisto: queste sono le nuove  indicazioni diffuse da Abi l’Associazione Bancaria Italiana dopo la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate per chiarire tutte le regole materia di Superbonus, in particolare quelle relative a controlli e responsabilità nell’utilizzo dei crediti. In particolare, Abi si è focalizzata sulla diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare quando siano banche o intermediari finanziari.

I chiarimenti diramati dall’Agenzia delle Entrate – si legge nella nota Abi – in merito all’attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei crediti fiscali forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al superbonus. Il termine ‘cogenti’ è fondamentale. Questi chiarimenti sono parte integrante delle norme sul 110 per cento, ha spiegato l’Abi, servono processi valutativi particolarmente rigorosi, perché questi processi possono avere un impatto sulle responsabilità di chi acquista. Le banche avranno un ruolo ancora maggiore alle banche sul mercato dei crediti.

Per prevenire le responsabilità ipotizzate dall’Agenzia delle Entrate il mercato sarà costretto a muoversi nella direzione del massimo rigore: chi non ha già strutturato un sistema di controlli adeguato dovrà probabilmente fermarsi, per evitare problemi, e allinearsi alle indicazioni dell’Agenzia.

Come ricordato nella Circolare delle Entrate, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Una prima serie di nuovi ed importanti chiarimenti contenuti nella Circolare riguarda il tema della responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari che, secondo l’Agenzia delle Entrate, va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria.
Il concorso della violazione, nell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sussisterebbe nelle ipotesi in cui il cessionario abbia (enfasi aggiunta) “omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”.

CIRCOLARE ABI RIF. 24 GIUGNO 2022

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