SUPERBONUS 110% E LA PARCELLA DEI TECNICI

Il superbonus del 110% previsto dal decreto Rilancio, è una agevolazione per mettere in sicurezza gli edifici dal rischio sismico e renderli più efficienti dal punto di vista energetico.
Le detrazioni sono previste per chi, nel periodo compreso tra 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, realizza determinate opere di efficientamento energetico, tra cui figurano principalmente le seguenti:
- lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’immobile con un tetto di spesa di 60.000;
- interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con determinate caratteristiche stabilite dal decreto, nel limite di spesa di 30.000 euro;
- interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici o con impianti di microgenerazione, anche in questo caso con un tetto di spesa di 30.000 euro.
Particolare attenzione è dedicata alle parcelle professionali di cui all’articolo 5 del Decreto Requisiti che, elencando per ogni tipologia di intervento le voci di spesa che rilevano al fine della determinazione dei limiti delle agevolazioni, specifica che le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, sono ricomprese tra quelle agevolabili (comma f).
Inoltre il decreto interministeriale fissa anche i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Alla lettera c dell’allegato A par. 13.1 dice: “sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Occorre sottolineare, che tali costi possono essere detratti soltanto se i lavori vengono effettivamente realizzati. Infatti sul tema spese tecniche, un importante contributo è stato fornito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/E dell’ 8 agosto 2020, la quale ha chiarito appunto, che la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. E, tra le altre, menziona le spese sostenute per “la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)”.
E’ chiaro quindi, che gli incarichi straordinari, affidati ai tecnici per lo studio di fattibilità, come le spese per l’incarico straordinario affidato all’amministratore di Condominio andranno comunque pagati anche se i lavori non saranno eseguiti per qualsivoglia motivo (mancanza di requisiti, opere abusive, ecc). Nel caso invece che i lavori prestabiliti vengano appaltati, le spese straordinarie dello studio di fattibilità rientreranno nel superbonus 110%. Quindi la normativa che regola l’ecobonus e il sismabonus, chiarisce che si può usufruire del 110% non solo per le spese relative ai lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, ma anche per i costi dei tecnici.
Le opere per ottenere la detrazione richiedono:
- il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, che deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al co. 3-ter dell’art. 14 del d.l n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Tutte spese che, in base al comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, sono detraibili. L’Agenzia delle Entrate tra l’altro nella risoluzione n. 229/E/2009, richiamando il contenuto della circolare 57/E del 24 febbraio 1998, tra le spese sulle quali si può calcolare la detrazione dell’imposta, aveva precisato che rientrano le seguenti:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.
Tali detrazioni a livello normativo trovano riscontro nell’art. 16 bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi che, nel prevedere le “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, al comma 2 dispone che: “Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.”