Sentenza TAR n. 60/2018 del 5 febbraio 2018

Ai fini della regolarità urbanistica, l’accertamento catastale non è probatorio!

 Sentenza TAR n. 60/2018 del 5 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2017, proposto dai signori Santa Patafio, Giuditta
Pata
fio, Rocco Patafio, Giovanna Patafio, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Ottavio
Siclari, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Villini Svizzeri Dir Gulli 5;
contro
il Comune di Scilla, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico
Cozzupoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Caprera 25;
e con l’intervento di
ad
opponendum
:
la signora Annelisa Macrì, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Gaz
zara, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Miccoli in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali 124;
per l’annullamento

dell’ordinanza n. 13 del 14 dicembre 2016 del Comune di Scilla recante l’ordine di demolizione ed
il ripristino de
llo stato dei luoghi relativamente alle opere eseguite abusivamente su un fabbricato
riportato in catasto al foglio n. 5 particella n. 144
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scilla;
Viste le mem
orie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quant
o segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza n. 13 del 14 dicembre 2016, il Comune di Scilla:

ha rilevato che con atto n. 33 dell’1 febbraio 1963 era stata autorizzata a favore della signora Giuditta
Martello la costruzione di un edificio a due piani fu
ori terra, alla via San Nicola, nel catasto del
Comune di Scilla al fg. 5 p.lla 144;

ha constatato che, a seguito di sopralluogo effettuato dai Carabinieri di Scilla su denuncia della
signora Annelisa Macrì, era stato accertato che l’immobile aveva una d
iversa consistenza rispetto a
quanto originariamente autorizzato;

ha contestato che tale difformità consiste nella realizzazione di un ulteriore piano e di un terrazzo
con abbaino in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico;

ha ordinato agli a
ttuali proprietari Santa Patafio, Giuditta Patafio, Rocco Patafio, Giovanna Patafio,
di procedere alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro 90
giorni.
2. Avverso tale atto propongono ricorso i signori Patafio con q
uattro motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione per mancata applicazione, dell’art. 221
del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
Secondo la prospettiva dei ricorrenti, la circostanza
che in data 30 marzo 1966 fosse stato rilasciato
dal Sindaco di Scilla certificato di abitabilità per un immobile della consistenza di nove vani, consente
di ritenere che l’opera edilizia sia conforme al titolo originariamente rilasciato per la sua
realizz
azione.
L’art. 221 del R.D. 1265 del 1934, vigente all’epoca in cui il fabbricato fu costruito, infatti,
espressamente subordinava il rilascio del certificato di abitabilità alla verifica della regolarità
urbanistica del manufatto.
2.2 Con il secondo moti
vo di ricorso, è dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti
e contraddittorietà.
Rilevano i ricorrenti che il provvedimento repressivo adottato dal comune di Scilla non tiene conto
delle risultanze che emergono dalla dichiarazione di
abitabilità del 1966 nonché del verbale di
accertamento e classamento eseguito il 5 marzo 1965 dall’UTE di Reggio Calabria dal quale si evince
che il fabbricato, all’epoca, consisteva, al pari di oggi, di 4 elevazioni f.t.; e più esattamente: “Piano
T

I

II

III”.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso, i signori Patafio deducono il vizio di eccesso di potere per illogicità
in quanto il Comune non ha condotto una adeguata istruttoria finalizzata a verificare la eventuale
sussistenza di ulteriori titoli auto
rizzatori originari o in sanatoria relativi alla edificazione del terzo e
quarto piano.
A fronte della esistenza di attestazioni (quella sullo stato di abitabilità e quella rilasciata dall’UTE)
che riferiscono l’esistenza di un immobile di nove vani, l’amm
inistrazione avrebbe dovuto compiere
ogni attività utile alla ricostruzione delle vicende edilizia del fabbricato.
2.4 Con il quarto motivo di ricorso, è dedotto ulteriormente il vizio di eccesso di potere in quanto
l’amministrazione ha richiamato, come vi
olate, norme vincolistiche relative alla tutela del paesaggio
ed alla sicurezza sismica che sono state adottate in epoca successiva alla data di realizzazione
dell’intero fabbricato.
2.5 Infine, con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la vio
lazione del principio del
legittimo affidamento poiché per circa cinquanta anni, l’amministrazione si è astenuta dal rilevare la
illegittimità edilizia del fabbricato.
3. Si è costituito il Comune di Scilla il quale ha eccepito in via preliminare la inammi
ssibilità del
ricorso in quanto esso non è stato notificato alla controinteressata Annelisa Macrì, autrice dell’esposto
dal quale è stata avvita l’attività di verifica della regolarità urbanistica del manufatto.
Nel merito, il Comune ha chiesto che il rico
rso sia respinto.
Si è costituita con intervento
ad opponendum
la signora Annelisa Macrì.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve essere prioritariamente scrutinata la eccezione di inammissibilità del r
icorso sollevata dalla
difesa del Comune.
Tale eccezione è infondata.
Il Collegio condivide e fa proprio l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui “
l’autore di un
esposto o di una segnalazione all’Amministrazione non assume necessariamente la ves
te di
controinteressato nel giudizio contro l’annullamento in via di autotutela di un provvedimento
amministrativo, anche se all’esposto e al suo autore la P. A.

come nel caso di specie

faccia esplicito
riferimento nel provvedimento impugnato. Infatti,
l’annullamento adottato nell’esercizio del potere
di autotutela è provvedimento emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse, rispetto
alle quali vanno considerati estranei i soggetti autori di esposti o di segnalazioni, i quali potranno
semmai intervenire volontariamente “ad opponenudum” nel giudizio non quali titolari di un interesse
Nella specie
, le doglianze dei ricorrenti si fondano sulla circostanza che l’amministrazione ha
erroneamente indicato, ai fini della verifica di legittimità del manufatto, l’esistenza di un vincolo
paesaggistico.
Questo, essendo stato imposto con decreto ministeriale
del 1973, in epoca successiva alla
edificazione, non potrebbe costituire parametro di verifica della legittimità dell’opera la cui
costruzione risale all’anno 1963.
Tali deduzioni non possono essere condivise.
In primo luogo, in punto di fatto, non è emers
o nel corso del giudizio, né è stato dedotto, alcun
concreto elemento in base al quale si dovrebbe ritenere che gli abusi in questione siano stati realizzati
con certezza prima della imposizione del vincolo paesaggistico.
In secondo luogo, il riferimento a
lla presenza sull’area del vincolo paesaggistico non ha avuto alcuna
specifica rilevanza, ai fini dell’emanazione del contestato ordine di demolizione.
Questo, infatti, è stato emanato in ragione della accertata sussistenza di abusi sotto il profilo ediliz
io
ed ha richiamato la esistenza sull’area del vincolo paesaggistico per rimarcare come sussistesse un
ulteriore specifico interesse pubblico per disporre la demolizione degli abusi: poiché per la
consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutt
e, Ad. Plen., sent. n. 8 del 2017) in presenza
di abusi edilizi il Comune deve emanare l’ordine di demolizione, avente natura vincolata, di certo
non inficia tale ordine l’osservazione che,
ad abundantiam
, rileva come l’area sia anche sottoposta a
vincolo
paesaggistico.
In terzo luogo, il Comune deve tenere sempre conto del vincolo paesaggistico sussistente sull’area
quando si tratti di adottare misure repressive di abusi edilizi: tale principio si applica non solo quando
si tratti della valutazione di ista
nze di sanatoria o di condono (risultando irrilevante il fatto che tale
vincolo sia successivo o antecedente alla data di realizzazione delle opere: Ad. Plen., sent. n. 20 del
1999), ma anche quando si tratti dell’emanazione del dovuto ordine di demolizion
e.
6. Sussistono i presupposti per la integrale compensazione della spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 98 del 2
017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 201
7 con l’intervento
dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Angela Fontana, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Angela Fontana
Caterina Criscenti
IL SEGRETARIO