DECRETO SCIA 2 IN GAZZETTA

L’ 11 dicembre 2016 sono entrate in vigore le norme del Testo Unico dell’Edilizia (dPR 380/2011) previste dal Decreto Scia 2 pubblicato in Gazzetta.
La novità più evidente è rappresentata dal fatto che i permessi per costruire (o titoli edilizi) sono stati ridotti e sono:
- edilizia libera (senza nessuna comunicazione);
- Cila;
- Scia;
- permesso di costruire;
- permesso alternativo alla Scia.
Sono state abolite la CIL (resta l’eccezione che riguarda le opere che soddisfano esigenze temporanee) e la Super-Dia.
Ecco di seguito i lavori per cui serve un permesso di costruire e quali possono essere eseguiti senza necessità di comunicazione.
Il Permesso di costruire è necessario in caso di :
- nuova costruzione;
- ristrutturazione urbanistica;
- ristrutturazione edilizia che porti a ottenere un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- ristrutturazione edilizia che porti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
- per gli immobili nei centri storici, interventi edilizi che comportano un cambio di destinazione d’uso;
- interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili vincolati.
Le opere che ricadono nell’edilizia libera e quindi non interessate alla comunicazione sono:
- opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
- elementi di arredo delle aree pertinenziali;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- aree ludiche senza fini di lucro;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.