SALVA CASA: L’APPLICAZIONE NON RICHIEDE DECRETI ATTUATIVI

L’implementazione del Decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito nella legge 105/2024) non necessita di ulteriori decreti attuativi.
I comuni sono chiamati ad accogliere le richieste di sanatoria semplificata, e l’assenza di attuazione non ricade sul Governo.
Questo è quanto specificato in una nota del Ministero delle Infrastrutture del 6 dicembre 2024, che in attesa della circolare esplicativa prevista per gennaio 2025, il Ministro esorta le amministrazioni a mettere in pratica le disposizioni della normativa.
Il Salva Casa, si legge nel comunicato, “è una norma auto-applicativa” che tutte le amministrazioni territoriali devono attuare. Non richiede atti di esecuzione da parte del Governo.
“In ambito edilizio e urbanistico,” continua il MIT, “è compito delle Regioni emanare leggi dettagliate, mentre spetta ai Comuni gestire le domande dei cittadini. Alcune Regioni e Comuni hanno già iniziato a operare secondo le nuove norme. L’inattuazione di queste misure non è imputabile al Governo.”
In attesa di una circolare attuativa, intanto il Salva Casa è operativo “Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,” conclude il dicastero di Matteo Salvini, “sta collaborando con le amministrazioni competenti per sviluppare una circolare che chiarisca le nuove norme, evitando situazioni di stallo.
“Tuttavia, le norme legislative sono già in vigore, anche in assenza della circolare.”
La sanatoria semplificata del Decreto Salva Casa Il Decreto Salva Casa ha introdotto una sanatoria semplificata ai sensi dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia. Questa “doppia conformità semplificata” agevola l’accesso, richiedendo la verifica della conformità sia con le norme edilizie dell’epoca sia con quelle urbanistiche attuali.
L’aspetto rilevante è il superamento della precedente doppia conformità urbanistica definita prima del DL 69/2024, che ora prevede due tipi di sanatoria:
– a) Per interventi senza permesso di costruire o SCIA alternativa, si mantiene il regime attuale di doppia conformità, che richiede il rispetto delle normative sia dell’epoca di realizzazione sia al momento della richiesta (articolo 36).
b) Per gli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al permesso di costruire o alla Scia alternativa, così come per quelli realizzati senza o in difformità rispetto alla Scia “semplice” dell’articolo 22 del TUE, è previsto il superamento della doppia conformità.
È sufficiente dimostrare la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda e la conformità edilizia, secondo la normativa tecnica, al tempo della realizzazione dell’intervento (come stabilito nel nuovo articolo 36-bis). Queste regole si applicano anche alle variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico Edilizia.