RECUPERO ABITATIVO SOTTOTETTO E DISTANZE: SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Risoluta la controversia tra confinanti, il Consiglio di Stato ha espresso una sentenza illuminante sul tema del recupero abitativo del sottotetto. Secondo quanto stabilito nella sentenza n. 7029 del 19 ottobre 2021, qualsiasi modifica all’altezza dell’edificio comporta il riconoscimento di una “nuova costruzione”, che, ai fini del calcolo delle distanze rispetto agli edifici confinanti, deve essere considerata come tale.
La questione si è presentata quando un condomino ha realizzato un volume aggiuntivo nel sottotetto, che risultava ad una distanza inferiore ai 10 metri dalla parete finestrata dell’edificio adiacente, causando così una vista diretta non in linea con le norme civili di settore.
L’intervento è risultato violare l’art. 9 del decreto ministeriale 1444/1968, che prescrive una distanza minima di dieci metri tra le pareti finestrate e quelle degli edifici circostanti, indipendentemente dal fatto che solo una delle due pareti confinanti sia finestrata o dalla loro altezza relativa. Questa sentenza è un chiaro monito affinché venga rispettata la corretta distanza tra gli edifici e ponga fine a controversie simili tra confinanti.
Ciò dimostra come anche una leggera modifica all’altezza dell’edificio possa essere considerata una nuova costruzione, con tutte le relative regolamentazioni ed esigenze legate al rispetto delle distanze. La norma in questione è una regola ferrea e inderogabile che impone al proprietario del terreno confinante con una finestra di costruire il proprio edificio almeno dieci metri distante, senza alcun margine di eccezione, nemmeno nel caso in cui la nuova costruzione sia più bassa rispetto a quella già esistente.
Queste distanze devono essere rispettate anche per le sopraelevazioni.
Il Consiglio di Stato ha quindi giudicato errato il Comune che considerava legittime le modifiche minori di altezza che non influenzano la vista del vicino, pur mantenendo la sopraelevazione a un’altezza inferiore. Ha ribadito che qualsiasi modifica all’altezza dell’edificio, anche in casi come quello in esame, viene considerata una nuova costruzione e deve rispettare le distanze dagli edifici adiacenti.
La regola delle distanze legali tra edifici si applica anche alle sopraelevazioni.
Anche nel caso di interventi per recuperare sottotetti e renderli abitabili, è obbligatorio rispettare una distanza minima di dieci metri fra le pareti finestrate. Non è necessario controllare se l’edificio, dopo la sopraelevazione, raggiunge la finestra del vicino. Ciò che conta è che si tratti di una nuova costruzione, quindi è obbligatorio rispettare una distanza di dieci metri tra le pareti finestrate e gli edifici di fronte. Consiglio di Stato, sentenza n. 7029 del 19 ottobre 2021