PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA’ DI AUTORIMESSE

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA’ DI AUTORIMESSE, una guida sull’applicazione della regola tecnica verticale sulle attività di autorimessa (RTV 6), emanata con il decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020.
Nel volume viene affrontata la progettazione di un’autorimessa esistente, confrontandone gli esiti derivanti dall’applicazione:
- del DM 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice)
- della V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Infatti con l’emanazione del d.m. 15 maggio 2020, che ha sostituito il precedente Cap. V.6 (d.m. 21 febbraio 2017 e s.m.i.), è stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) eliminando il cosiddetto “doppio binario” per le autorimesse, fatti salvi i casi per i quali è applicabile l’art. 2, commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019.
Attività autorimesse: la normativa antincendio applicabile
Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi di cui all’art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).
Una volta individuata la norma applicabile, occorre percorrere per intero l’iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari.
Per quanto riguarda le cosiddette autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, dato che la nuova RTV V.6 riguarda le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, non è applicabile, si può far riferimento alla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse.
La Circolare rinvia per le “Definizioni” ai Capp. G.1 e V.6 del Codice, indicando i requisiti minimi per le autorimesse sottosoglia, distinguendole in:
- A1 autorimesse di superficie fino a 100 m2;
- A2 autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2.
Sottolinea INAIL che la scelta, ove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
Nei soli casi di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del d.m. 12 aprile 2019, il progettista eseguirà per prima cosa una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.