PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO SU UN RUDERE

Gli interventi che prevedono la costruzione di un nuovo fabbricato su un vecchio rudere sono soggetti al permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, così ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 17/04/2020, n. 12388, in considerazione che:
– l’intervento di manutenzione straordinaria non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, nè modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso, in quanto il D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. b) ricomprende in tale nozione le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione;
– negli interventi di restauro o di risanamento conservativo, per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell’edificio;
– integra i reati di cui all’art. 44 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 181 del D. Leg.vo 42/2004 la ricostruzione di un “rudere“ senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perchè trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) di modifica dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della SCIA richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonchè, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.