NON SERVE NESSUNA AUTORIZZAZIONE PER CHIUDERE VERANDE E BALCONI: LE NOVITA’ CON IL DECRETO AIUTI BIS

La semplificazione arriva nel decreto Aiuti bis per permettere di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico
Non è passato inosservato l’aggiornamento apportato al Testo Unico Edilizia da un emendamento al Dl Aiuti bis, che liberalizza la possibilità di chiudere i balconi con le vetrate senza dover richiedere alcun permesso speciale.
L’art. 33 quater (riportato a fondo pagina), introdotto dal Senato nella prima lettura della conversione in legge del Dl n.115/2022 (GU n.221 del 21-09-2022), entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022, va così a modificare l’articolo 6 del Testo Unico, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA)”.
Le vetrate scorrevoli, amovibili e totalmente trasparenti, in grado di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico, rientreranno d’ora in poi nell’edilizia libera, e potranno quindi essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, certificazione o autorizzazione. La semplificazione arriva nel decreto Aiuti bis.
A essere inseriti tra le attività di edilizia libera previste dal Testo unico sull’edilizia saranno sono le cosiddette VEPA, le vetrate panoramiche, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio. Purché – viene specificato – tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici. Non dovrà insomma essere creata “nuova volumetria” e non si potrà comportare “il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile“. Il profilo estetico dovrà essere preservato in modo da “ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
L’emendamento approvato, prevede che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
- favoriscano una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’immobile
Art. 33-quater (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili). - 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purche' tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche"».