L’EFFICACIA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE SENZA DATI CATASTALI

Un contratto preliminare di compravendita di un immobile privo dei dati catastali può comunque essere considerato valido. Secondo l’ordinanza n. 28099/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 31 ottobre 2024, la mancanza di tali dati non rende nullo il contratto preliminare. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, stabilendo che il contratto preliminare rimane valido anche senza l’indicazione dei dati catastali.
Tuttavia, è importante notare che la mancata registrazione del contratto preliminare può comportare conseguenze sanzionatorie. La regola generale prevede che tale contratto debba essere registrato per garantire la sua efficacia legale.
Il contratto preliminare di vendita è l’atto che viene stipulato dal notaio prima di procedere con il rogito vero e proprio. La sua funzione è quella di bloccare l’immobile, impegnando le due parti coinvolte nella trattativa in attesa che vengano terminate pratiche quali l’accensione del mutuo, la richiesta di eventuali permessi, e così via.
Gli elementi fondamentali sono i seguenti:
Forma Scritta: Il contratto preliminare deve essere stipulato in forma scritta. Se fosse solo verbale, non avrebbe alcun valore legale.
Scrittura Privata o Autenticata: Può essere redatto con una semplice scrittura privata tra le parti o con una scrittura privata autenticata dal notaio.
Registrazione: È obbligatoria la registrazione del contratto preliminare per garantirne l’efficacia legale.
Immobile Non Ancora Costruito: Se il contratto preliminare riguarda un immobile non ancora costruito, è necessario un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente la sola scrittura privata autenticata.