LA COSTITUZIONE DI UN ATTO DI SERVITU’ SUL TERRENO AGRICOLO SCONTA L’IMPOSTA DI REGISTRO AL 9%

La servitù prediale è un istituto giuridico di origine romana che si è evoluto nel corso dei secoli, mantenendo la sua rilevanza nel diritto civile contemporaneo. Questo tipo di servitù si manifesta quando un proprietario di un immobile (fondo dominante) ha il diritto di esercitare alcune prerogative sul terreno o sull’edificio di un altro (fondo servente), al fine di migliorare l’utilizzo del proprio bene. Ad esempio, una servitù di passaggio consente al proprietario del fondo dominante di attraversare il terreno del fondo servente. È importante notare che la servitù non trasferisce la proprietà di una parte del fondo servente, ma stabilisce un diritto limitato di uso. Le servitù possono essere stabilite per atto pubblico, testamento, usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e una volta registrate, sono vincolanti per i proprietari successivi dei beni coinvolti.

La costituzione di una servitù è un contratto oneroso, dunque è previsto un corrispettivo a favore del titolare del fondo che subisce il peso della servitù. Nelle servitù coattive è la legge che impone una indennità al titolare del fondo servente. Non è, tuttavia, escluso che il proprietario del fondo servente accetti la servitù senza alcun corrispettivo, dando vita ad un negozio di tipo donativo. L’Agenzia delle Entrate, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione, con la Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021 ha stabilito che l’atto costitutivo di servitù su terreno agricolo sconta l’imposta di registro nella misura del 9% e non del 15%, come precedentemente sostenuto dalla medesima Amministrazione Finanziaria.
Ciò in quanto: “Le argomentazioni utilizzate da questa Corte sono condivisibili e non vi è motivo di discostarsene, tenuto conto della natura giuridica della servitù. Si è sopra precisato infatti, come la servitù si costituisce, poiché un diritto reale di godimento su un fondo altrui, che rappresenta un «peso» su questo fondo a vantaggio di un altro, «si costituisce» non si «trasferisce», atteso che tale «peso» è strettamente collegato al concetto di predialità, sicché l’utilità della servitù si ispira solo alle caratteristiche di «quel tipo di fondo servente»”.

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