LA CONVIVENTE DEL DE CUIUS HA DIRITTO AD OTTENERE LA COPIA DELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE

La convivente del de cuius ha il diritto di ottenere una copia della dichiarazione di successione del defunto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha stabilito il il Tar per la Toscana nella sentenza n. 165/2023.
In base all’articolo 72 del D.P.R. n. 602/73, la convivente ha il diritto di ottenere copia della dichiarazione di successione del defunto presentata all’Agenzia delle Entrate. Quindi, l’istanza di accesso alla suddetta documentazione deve essere accolta. L’istanza di accesso alla documentazione deve essere accolta e l’Agenzia delle Entrate deve fornire la copia richiesta, nel rispetto delle normative sulla privacy e della documentazione richiesta per l’accesso.
La richiesta scritta all’Agenzia delle Entrate, deve riportare i motivi per cui si desidera ottenere la copia della dichiarazione di successione e fornire tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del defunto e della propria posizione di convivente.
È possibile che l’Agenzia delle Entrate richieda ulteriori documenti o informazioni per verificare la legittimità della richiesta. Una volta ricevuta l’autorizzazione, sarà possibile ottenere la copia della dichiarazione di successione.
Il caso: Mevia chiedeva nel giugno 2022 alla Direzione Provinciale dell’Agenzia Delle Entrate di Firenze, di poter prendere visione ed estrarre copia della dichiarazione di successione di Tizio, motivando la richiesta sulla base della propria “intenzione di procedere giudizialmente con un’azione di petizione ereditaria” nei confronti dell’erede del de cuius.
Nell’istanza di accesso Mevia evidenziava di essere stata compagna di vita di Tizio, deceduto in data 3 ottobre 2014 e di aver reperito, solo nel 2020, un testamento olografo dello stesso (poi regolarmente pubblicato) che la nominava erede universale dei propri beni (non meglio specificati); a seguito della pubblicazione del testamento, nasceva una controversia con il fratello del de cuius Caio, che, nel frattempo, si era visto devolvere l’intero asse ereditario, per effetto di successione legittima.
A seguito dell’opposizione proposta dal controinteressato, l’istanza di accesso veniva rigettata dal dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Firenze, che richiamava pedissequamente le argomentazioni articolate dal controinteressato; in particolare il diniego era basato:
– sulla possibilità, per il Giudice civile, di ordinare l’esibizione del documento nel contenzioso tra le parti, sulla (presunta) contestazione del testamento ad opera del controinteressato (con conseguenziale contestazione della legittimazione della ricorrente alla visione del documento);
– sulla non necessità del documento, vista la “valenza puramente fiscale;
– sul fatto che la rappresentazione del patrimonio del de cuius emergeva dallo stesso testamento.
Mevia quindi ricorre avanti al TAR, che, nel ritenere fondato il ricorso, in riferimento ai tre punti su cui si basa il diniego, osserva quanto segue:
a) la ricorrente ha espressamente motivato la propria istanza sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta ai fini dell’instaurazione di (eventuale) giudizio di petizione di eredità ed una simile circostanza basta sicuramente a legittimare la stessa a prendere visione ed estrarre copia del documento, risultando del tutto indifferente il fatto che non risulti documentata l’instaurazione del giudizio o il fatto che, in quella sede, il Giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell’esercizio dei propri poteri istruttori;
b) il diritto di accesso ha rilevanza autonoma e non risulta per nulla dipendente dal contenzioso civilistico; in questo contesto, risultano pertanto del tutto indifferenti le (future) vicende giurisdizionali relative al testamento, risultando, al momento, indiscusso come la ricorrente risulti indicata come erede universale del de cuius da un testamento olografo regolarmente pubblicato e richieda la documentazione amministrativa al fine di valutarne l’utilizzabilità nell’eventuale contenzioso civilistico con il controinteressato;
c) la giurisprudenza maggioritaria nega che all’Amministrazione sia concesso un qualche “margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire, trattandosi di “scelta” che è rimessa all’autodeterminazione del richiedente l’accesso che è l’unico soggetto in grado di stabilire quali siano gli atti di cui necessita al fine di autodeterminarsi in ordine a quali strumenti di tutela intraprendere; peraltro la terza argomentazione appare ampiamente infondata visto che il testamento del de cuius non contiene l’indicazione dei beni rientranti nell’asse ereditario, ma solo un generico riferimento a tutti i beni.