IN ZONA AGRICOLA VIETATO COSTRUIRE I CAMPI DA TENNIS: LA SENTENZA

La zona agricola è designata per l’agricoltura e altre attività connesse, come l’allevamento e la coltivazione di prodotti agricoli. Di conseguenza, la realizzazione di campi da tennis e da padel in questa zona risulterebbe incompatibile con la destinazione del suolo stabilita dal piano regolatore comunale.
La costruzione di campi da tennis o da padel in zone agricole è vietata, a meno che non sia dimostrata la loro natura complementare e integrativa rispetto all’attività agricola principale svolta sul terreno.
Di conseguenza, nel caso specifico, l’associazione del terzo settore ha violato la normativa urbanistica vigente e il Comune di Fondi ha quindi emesso un ordine di demolizione delle strutture sportive realizzate senza titolo. Questo perché le costruzioni non erano ritenute complementari o integrative all’attività agricola svolta sul terreno in questione. La sentenza 24 luglio 2023, n. 607 del TAR Lazio conferma la priorità della tutela dell’assetto del territorio e della destinazione agricola del fondo, come previsto dalla legge.
I Giudici hanno osservato come la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configuri di per sé una violazione dell’articolo 44, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’articolo 4, del Decreto Legge n. 398/1993, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo il quale gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono eseguibile a seguito della presentazione di una semplice SCIA, può essere applicato solo ad aree che siano già state destinate (dagli strumenti urbanistici vigenti) a tale uso, e non certamente a quelle aventi zonizzazione agricola (Cass. pen. n. 49021/2019). Analogamente, è stato affermato, che non può ritenersi automatico a seguito dell’intervenuto condono il mutamento di destinazione urbanistica dell’area di sedime sulla quale sono realizzati gli impianti in contestazione, atteso che l’unico effetto da ricollegarsi all’eventuale sanatoria intercorsa è quello di escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, per le (sole) opere condonate.