DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Demolizione e Ricostruzione

Ai titolari di un permesso di costruire che li abilitava a demolire e ricostruire il loro immobile, veniva comunicato dal Comune la decadenza del loro titolo abilitativo a causa del mancato inizio dei lavori entro l’anno dal suo rilascio.

Preliminarmente occorre ricordare l’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che al comma 2 recita:

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Da cui si ricavano alcuni principi di natura generale:

  • l’inizio lavori non può arrivare oltre 1 anno dal rilascio del permesso di costruire;
  • dall’inizio dei lavori il permesso di costruire (a meno di proroghe) vale per i successivi 3 anni.

Nel caso in esame il TAR aveva stabilito l’annullamento di una precedente decisione di primo grado che aveva confermato corretto l’operato del Comune che aveva emesso il provvedimento di decadenza del permesso di costruire che aveva autorizzato una demolizione e ricostruzione con ampliamento, poiché dalla documentazione agli atti risultava essere stato impiantato solo il cantiere, di per sé insufficiente per considerare i lavori iniziati.

Ma i ricorrenti si appellavano al CdS, sostenendo la erroneità della pronuncia del Tar, in quanto avrebbe sottostimato i lavori compiuti e attestati dal direttore dei lavori.

Il Consiglio di Stato ha invece osservato che dall’unico verbale di sopralluogo compiuto dall’amministrazione c’è l’evidenza dell’esistenza di un’attività edilizia avanzata che comprende sia la già compiuta demolizione del preesistente edificio che l’ultimazione dell’intera fondazione del nuovo fabbricato e del massetto di pavimentazione.

Detto ciò, il CdS chiarisce che:

L’attività di demolizione di un edificio che presenta una certa consistenza edilizia si pone come manifestazione, effettiva e concreta, della volontà di esercitare il jus aedificandi autorizzato con il permesso di costruire e costituisce, dunque, un fatto idoneo ad impedire la decadenza di cui all’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001

In altre parole, per i giudici va valorizzata la circostanza che il permesso di costruire è stato rilasciato non soltanto per la realizzazione di un edificio, ma anche, sul piano logico e cronologico, per la demolizione di un edificio preesistente. Quest’ultima attività edilizia costituisce la riprova dell’intento di voler esercitare lo ius aedificandi autorizzato, che risulta rafforzato dalla constatata realizzazione delle fondamenta del nuovo edificio.

In definitiva, la sentenza di primo grado va riformata, per non aver tenuto conto che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento di decadenza grava sul Comune, mentre i fatti evidenziati hanno provato esattamente il contrario di quanto contestato dallo stesso ente.

Il ricorso è stato quindi, accolto.

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