COSTRUZIONI RURALI: QUANDO NON E’ OBBLIGATORIO DICHIARARLE AI FINI DEL REDDITO

L’Agenzia ha spiegato che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono se destinate all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.
Non producono reddito anche nel caso in cui siano destinate al ricovero degli animali e di quelli occorrenti per la coltivazione, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, e alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione.
Le Entrate sottolineano che poiché non producono reddito, non vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi. Ricordiamo, infatti, che il reddito dei fabbricati è il reddito generato da ogni immobile posseduto dal contribuente che deve essere dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito.
RIEPILOGO: Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione
Se non in grado di produrre reddito, sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al Catasto dei Fabbricati le seguenti costruzioni censite al Catasto dei Terreni:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
- fabbricati in corso di costruzione-definizione
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente).
In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online Contact center dell’Agenzia. Il modello di segnalazione è disponibile anche presso gli Uffici provinciali – Territorio.