COORDINATORE DELLA SICUREZZA: TRA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SONO COMPRESI GLI OBBLIGHI FORMATIVI

coordinatore sicurezza

Il coordinatore per la sicurezza, alla data di presentazione dell’offerta deve essere in possesso del requisito professionale di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008, da intendersi quale requisito di partecipazione alla procedura. Il requisito professionale comprende l’adempimento agli obblighi formativi prescritti dalla legge. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n.3967 del 22 giugno 2020.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato che, nel respingere appello avverso sentenza che aveva sancito la legittimità dell’esclusione di professionista non in regola ( sebbene temporaneamente) con gli obblighi formativi dell’articolo 98, ripercorre le peculiarità di questa figura.

Per questo la Sentenza, sebbene riferita a procedura indetta con il “vecchio” D.Lgs 163/ 2006, appare da segnalare.

L’appellante afferma infatti di essere stato in possesso del requisito dato dall’attestato relativo all’abilitazione quale coordinatore della sicurezza, avendolo conseguito nel 1997 (prima, dunque, dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008), salvo il solo ritardo nell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento (con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore).

Secondo l’appellante il mancato completamento delle quaranta ore di aggiornamento nel quinquennio non comporta la perdita del titolo abilitante acquisito con l’attestato, ma solamente la sua temporanea inefficacia.

La sentenza appellata viene dunque censurata per avere ritenuto che il requisito professionale in capo al soggetto designato per il coordinamento della sicurezza debba intendersi come un requisito di partecipazione alla procedura da riferire alla società chiamata a formulare l’offerta. Invece si tratterebbe di un requisito occorrente ai fini dell’espletamento dell’attività, e quindi necessario al momento dell’affidamento dell’incarico ( un requisito di esecuzione ).

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/ 06/ 2020, n. 3967 respinge l’appello.

Dopo aver ricordato che la determinazione di esclusione dalla gara si è basata sulla  motivazione per cui, alla data della dichiarazione resa, l’operatore non era in possesso del requisito di coordinatore della sicurezza, in quanto il professionista designato non aveva conseguito l’attestato di aggiornamento, i giudici si soffermano sui requisiti del coordinatore previsti dall’articolo 98 ed entrano nel merito del ricorso

La richiesta di offerta prevedeva che “il professionista incaricato del coordinamento sicurezza sia in possesso dei requisiti professionali e dell’abilitazione specifica ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008″.

Il possesso dei requisiti professionali e dell’abilitazione specifica ai sensi della norma da ultimo citata si pone dunque alla stregua di requisito di partecipazione alla procedura negoziata, come dimostra anche l’evocativa utilizzazione della locuzione “motivi di esclusione”, costituente, nel regime attualmente vigente, la rubrica dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Condivisibilmente la sentenza appellata evidenzia che «alla data di presentazione dell’offerta (16 maggio 2018), il professionista indicato non ave[va] adempiuto agli obblighi formativi imposti dall’art. 98, comma 2, e dall’allegato XIV, del d.lgs. n. 81/2008.

Fatto che è provato, per tabulas, dall’attestato di frequenza prodotto dal medesimo, da cui risulta che il corso di aggiornamento è stato completato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata.  Con la conseguenza che l’efficacia dell’abilitazione richiesta, alla data dell’offerta, risultava sospesa, precludendo al professionista di esercitare l’attività di coordinatore della sicurezza fino allo svolgimento e al completamento del corso formativo».

Né può assumere rilievo, anche in ragione del chiaro tenore letterale della lex specialis, la circostanza che, trattandosi di un servizio complementare non compreso nel contratto iniziale, ed essendo a tale titolo consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, non si porrebbe un problema di rispetto della par condicio. E’ noto infatti che le regole dell’evidenza pubblica, anche ove ridotte al minimo, rispondono ad una pluralità di funzioni, non solo a quella pro-concorrenziale, riconducibili all’esigenza dell’adeguatezza del contraente prescelto.

Va altresì ricordato che, per regola generale, i requisiti soggettivi (generali e speciali) devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e sino alla stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (in termini, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).

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