CONDOMINIO:NOMINA DELL’AMMINISTRATORE NULLA

Con la sentenza n. 470 del 14 marzo 2025, il Tribunale si è pronunciato sulla validità delle delibere assembleari adottate in seconda convocazione e i requisiti obbligatori dell’amministratore di condominio.
Accogliendo parzialmente il ricorso di un condomino, il Giudice ha dichiarato nulla la nomina dell’amministratore privo dei requisiti formativi previsti dalla legge, riaffermando la necessità del rispetto rigoroso delle disposizioni in materia.

Il caso

La parte attrice aveva impugnato la delibera condominiale del 28 aprile 2019, contestando:

  • La mancata raggiunta del quorum previsto dall’art. 1136, comma 2, c.c., in relazione ai primi due punti dell’ordine del giorno (affidamento incarico per resistere in giudizio e partecipazione al procedimento di mediazione).
  • La violazione del regolamento condominiale in materia di deleghe, che prevedeva un massimo di tre deleghe per condomino.
  • La nullità della nomina dell’amministratore, per carenza dei requisiti formativi previsti dall’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La decisione del Tribunale

1. Raggiungimento del quorum

Il Tribunale ha rigettato le censure relative all’approvazione dei primi due punti dell’ordine del giorno.
Ha chiarito che, essendo l’assemblea riunita in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 1136, comma 3, c.c., era sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Nella specie, era stato raggiunto il quorum richiesto: i voti favorevoli rappresentavano almeno 341,642 millesimi su 570,423 millesimi dei presenti.

2. Nullità della nomina dell’amministratore

Il Tribunale ha accolto la doglianza sulla nomina dell’amministratore, riscontrando:

  • L’assenza di prova circa la frequenza da parte dell’amministratore dei corsi di formazione obbligatori, richiesti dall’art. 71-bis disp. att. c.c.
  • La conseguente nullità della delibera nella parte in cui ha confermato la nomina dell’amministratore.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 31 ottobre 2024, n. 28195), il Tribunale ha ribadito che la violazione dell’art. 71-bis configura una nullità della delibera per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti imposti a tutela degli interessi generali della collettività.


La pronuncia finale

Il Tribunale ha quindi:

  • Dichiarato nulla la delibera assembleare nella parte relativa alla nomina dell’amministratore;
  • Rigettato gli altri motivi di impugnazione;
  • Compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

La sentenza conferma l’importanza del rispetto formale dei requisiti legali richiesti per l’amministratore di condominio.
Inoltre, ribadisce i criteri di validità delle delibere adottate in seconda convocazione, precisando che quorum e valori millesimali devono essere valutati correttamente anche in presenza di deleghe.

La corretta gestione formale delle assemblee, così come la verifica puntuale dei requisiti degli amministratori, rappresenta un presidio fondamentale per la validità e l’efficacia delle deliberazioni condominiali.

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