BONUS FACCIATE PER QUALI INTERVENTI E’ PREVISTO

Superbons 110% cessione del credito

Con la risposta n. 185/2020 data al quesito di un contribuente l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni sulle opere che rientrano nel “bonus facciate”, che prevede la possibilità di detrarre il 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata, compresi gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Detrazione da ripartire in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno in cui si sostengono le spese e in quelli successivi.

Interventi bonus facciate: quali opere vi rientrano

Ma vediamo in che cosa consiste il quesito del contribuente e qual è la sua tesi. L’istante espone in particolare che nel condominio in cui risiede saranno deliberati a breve i seguenti lavori:

  • il rifacimento dell’intonaco della superficie esterna della facciata;
  • la ricostruzione del parapetto in muratura, dei frontalini, dei pavimenti e la verniciatura della ringhiera metallica dei balconi.

Egli inoltre, in qualità di proprietario di due immobili, ha necessità di eseguire, nel primo immobile, lavori di pavimentazione del terrazzo a livello e tinteggiatura della recinzione in metallo, nel secondo il rifacimento della copertura.

Per l’istante questi lavori rientrano tra le opere per le quali è possibile accedere al Bonus facciate.

Per quanto riguarda invece il rifacimento della copertura il contribuente chiede se quest’opera rientra nel concetto di “facciata esterna” e infine se, ai fini del bonus facciate, è sufficiente indicare nella causale del bonifico per l’impresa che esegue i lavori la dicitura: “per lavori di restauro facciata ai sensi dell’art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019.”

Le opere che beneficiano del bonus facciata secondo le Entrate

Per rispondere al quesito del contribuente l’Agenzia delle Entrate richiama e analizza il contenuto dell’art. 1 della legge n. 160/2019 (che dal comma 219 al 223 disciplina il bonus facciate, ossia la detrazione dell’imposta lorda del 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 per opere finalizzate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968) e della circolare 2/E del 20/02/2020.

Dopo aver riportato il testo della norma e i chiarimenti della Circolare, l’Agenzia delle Entrate risponde al contribuente nei termini che si vanno a esporre.

  • Sulla possibilità di beneficiare del “bonus facciate” per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie “la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sulla parte sull’involucro esterno visibile dell’edificio”. Sono invece escluse le spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle facciate interne dell’edificio a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Se poi le opere incidono dal punto di vista termico o interessano l’intonaco per più del 10% della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio occorre rispettare gli adempimenti e i controlli previsti dalla circolare n. 2/E/2020 e le disposizioni in materia di risparmio energetico.
  • Per quanto riguarda invece i lavori dei balconi rientrano nella detrazione le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, per la pavimentazione, la verniciatura della ringhiera in metallo, il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, perché interventi su elementi costitutivi.
  • Sulla possibilità di beneficiare del bonus facciate per i lavori del terrazzo a livello e per la copertura del fabbricato rurale l’Agenzia risponde negativamente, anche se tali opere potrebbero fruire della detrazione prevista dall’art. 16 bis TUIR.
  • L’ultimo chiarimento l’Agenzia lo fornisce sulle modalità di compilazione del bonifico per il pagamento delle spese ai fini del “bonus facciate” facendo presente che in esso devono essere indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il pagamento, indicando ove possibile gli estremi della legge n. 160/2019 che prevede e disciplina il bonus facciate. Qualora ciò non sia possibile “e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.”

Tratto da casa.it