ABUSI EDILIZI ANTE ’67 FUORI DAL CENTRO ABITATO: NUOVA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

In Italia, la questione delle costruzioni abusive, in particolare quelle realizzate prima della legge urbanistica del 1967, è stata oggetto di esame giuridico.

Il Consiglio di Stato, ha recentemente chiarito che l’obbligo di ottenere il permesso di costruire, così come imposto dalla normativa edilizia adottata prima della legge urbanistica del 1967, è da ritenersi legittimo, valido e vincolante. Con la nuova sentenza 8 febbraio 2024, n. 1297 resa in riferimento al ricorso presentato contro una decisione di primo grado che aveva confermato un’ordinanza di rimessione in ripristino emessa su alcune difformità che riguardano alcune modifiche alle aperture e la realizzazione della soletta di copertura a quote sensibilmente superiori rispetto alla licenza edilizia (gronda autorizzata a 1,05 mt, ma realizzata 1,75 mt; gronda autorizzata a 0,45 mt, ma realizzata 1,24 mt; colmo autorizzato a 2,40 mt, ma realizzato a 3,27 mt), è stato ribadito il principio secondo cui anche per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica organica, l’assenza del titolo edilizio può comunque essere perseguita legalmente.

La decisione della corte sottolinea l’importanza del rispetto delle norme edilizie e le potenziali conseguenze della non conformità, anche molti anni dopo la costruzione. Questa presa di posizione del Consiglio di Stato serve a ricordare gli obblighi giuridici in corso relativi alla normativa edilizia e la necessità per i proprietari di immobili di garantire che i loro edifici siano conformi alle normative storiche in vigore al momento della costruzione.

La sentenza evidenzia anche la complessità del diritto amministrativo italiano e le sfide che i proprietari immobiliari devono affrontare quando si occupano di costruzioni antecedenti alla normativa attuale. Si tratta di una decisione significativa che potrebbe avere un impatto su molti proprietari di immobili e potenzialmente portare a una rivalutazione dello status giuridico di molti edifici in tutta Italia. L’intervento del Consiglio di Stato in questa materia illustra l’intricato equilibrio tra diritti di proprietà, conformità storica e integrità della pianificazione urbana.

In sintesi secondo il Consiglio di Stato, l’ obbligo è da considerarsi legittimo, valido e cogente e l’onere della prova della preesistenza delle opere incombe sul privato interessato, il quale deve fornire documentazione convincente sulla data di realizzazione dell’immobile.

Scarica la Sentenza