A CHI SPETTA PROVARE LA TEMPESTIVITA’ DELLA DENUNCIA DEI VIZI DELLA COSA VENDUTA

difetti della cosa venduta

In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l’onere della prova

In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l’onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l’accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
In materia di garanzia per i vizi della cosa, in caso di tardività della denuncia rispetto alla consegna del bene, eccepita dal venditore, spetta all’acquirente l’onere della prova di aver denunciato i vizi entro il termine previsto dall’art. 1495 c.c. Tali termini si riferiscono alle azioni che spettano al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa pattuita, e quindi anche per il risarcimento dei danni.
Questi principi sono stati rimarcati con l’ordinanza 12337, pubblicata il 9 maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto sul quale incombe l’onere di fornire la prova di aver provveduto a denunciare tempestivamente la presenza di vizi della cosa comprata nel caso in cui il venditore ne eccepisca la tardività.
IL CASO: La vicenda riguarda due decreti ingiuntivi ottenuti da una società per il pagamento di somme derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite su immobili di proprietà della parte ingiunta.
Avverso entrambi i decreti ingiuntivi veniva proposta opposizione nei quali veniva eccepita l’infondatezza degli stessi per il parziale pagamento delle somme ingiunte e per la presenza di vizi. Entrambi i giudizi venivano riuniti e veniva autorizzata la chiamata in causa della ditta fornitrice del marmo, materiale da costruzione utilizzato nelle opere oggetto di contestazione.
Nel corso del giudizio veniva eccepiva, in via preliminare, l’intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto di garanzia, ex articolo 1495 c.c.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di pagamento, mentre la Corte di Appello accoglieva parzialmente l’appello e, per l’effetto, riduceva la somma ingiunta.

Relativamente alla tardività della denuncia dei vizi, i giudici della Corte territoriale rigettavano l’eccezione ritenendola tempestivamente formulata.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione. Tra i motivi del gravame veniva dedotta l’erroneità della decisione dei giudici di merito nell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex articolo 1495 c.c.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che nell’accoglierlo ha affermato il seguente principi di diritto: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c.”

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