IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE Dapprima, occorre rilevare che il legislatore con le nuove disposizioni, in tema di presupposto dell’imposta dell’Imu, non ha posto alcuna modifica rispetto al passato. Come disciplinato dall’art. 1, comma 740, della L.160/2019, “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'ABITAZIONE PRINCIPALE o ASSIMILATA, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”. Per abitazione principale, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), continua a intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare DIMORANO abitualmente e RISIEDONO anagraficamente. Quindi non è sufficiente la sola residenza, ma l’effettiva sede di dimora consueta. Infatti, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in …….