RAVVEDIMENTO E DICHIARAZIONE INFEDELE: UNA SOLA SANZIONE PER UNA UNICA VIOLAZIONE

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione Sentenza n. 4187/2025 ha chiarito un importante principio in materia di ravvedimento operoso: quando un contribuente corregge una dichiarazione infedele tramite dichiarazione integrativa, le eventuali irregolarità nei versamenti degli acconti che ne derivano non costituiscono violazioni autonome e ulteriormente sanzionabili.

Secondo i giudici, infatti, quando l’errore originario è legato alla presentazione di una dichiarazione incompleta o errata, e tale errore viene successivamente sanato mediante una dichiarazione integrativa, non si possono applicare distinte sanzioni per i versamenti derivanti dal nuovo quadro impositivo. Il comportamento è unitario e, come tale, soggetto a una sola sanzione, anche se il contribuente ha regolarizzato tardivamente il versamento delle imposte risultanti dall’integrazione.

Questo principio si inserisce in un’interpretazione più favorevole al contribuente, che si è affermata progressivamente nel tempo. In passato, sia l’Amministrazione finanziaria sia parte della giurisprudenza avevano sostenuto che una dichiarazione integrativa comportasse, di per sé, anche l’emersione di nuove violazioni in materia di versamenti, come nel caso di acconti inferiori a quelli effettivamente dovuti per l’anno successivo. Tale posizione comportava una doppia penalizzazione: per l’infedeltà dichiarativa e per i versamenti errati che da essa derivavano.

Con l’evolversi dell’orientamento interpretativo, è stato però chiarito che il mancato versamento dei maggiori acconti non costituisce una violazione autonoma se è una conseguenza diretta dell’errore dichiarativo già oggetto di ravvedimento. Il contribuente, quindi, risponde una sola volta per il comportamento complessivo, a prescindere dal fatto che abbia pagato in ritardo gli importi dovuti in base alla dichiarazione corretta.

Tuttavia, questa logica non si applica nei casi in cui la dichiarazione venga presentata o corretta entro i novanta giorni successivi alla scadenza originaria. In tali situazioni, il sistema sanzionatorio prevede regole specifiche:

  • per le dichiarazioni trasmesse tardivamente ma entro il termine di 90 giorni, è prevista una sanzione fissa ridotta, generalmente pari a un decimo della misura ordinaria;
  • per le dichiarazioni infedeli corrette entro lo stesso termine, la sanzione viene calcolata in misura proporzionale ma anch’essa ridotta secondo i criteri del ravvedimento operoso.

In questi casi, però, resta obbligatorio sanare anche eventuali omessi versamenti del saldo e degli acconti determinati dalla nuova dichiarazione. Il sistema mantiene dunque una distinzione tra l’irregolarità formale della dichiarazione e l’eventuale mancato pagamento delle somme dovute, ma solo entro la finestra temporale di 90 giorni.

Il nuovo orientamento della giurisprudenza rafforza la funzione premiale del ravvedimento operoso, riconoscendo che, in presenza di un errore dichiarativo sanato spontaneamente, le conseguenze in termini di versamento non generano un cumulo di sanzioni, purché legate allo stesso comportamento omissivo. Una lettura più coerente con i principi di proporzionalità e buona fede, che valorizza l’iniziativa del contribuente nell’adempimento spontaneo.