INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NEI CENTRI STORICI: LA SENTENZA

Gli appellanti hanno impugnato il diniego emesso dalla Commissione Locale per il Paesaggio in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di pannelli fotovoltaici su un edificio situato nei cosiddetti “centri storici minori/borghi storici” classificati come zona A. La Soprintendenza aveva giudicato il progetto iniziale eccessivamente impattante sul piano paesaggistico, negandone l’autorizzazione.
In seguito, gli interessati hanno presentato una nuova domanda di autorizzazione semplificata, proponendo una soluzione progettuale modificata in linea con le indicazioni ricevute dalla Commissione per il Paesaggio. Nonostante ciò, il Comune ha confermato il diniego, richiamandosi al precedente parere negativo della Soprintendenza.
Criteri di Valutazione. La sentenza del Consiglio di Stato (n. 2808 del 02/04/2025) ha evidenziato che, sebbene i pannelli fotovoltaici installati sui tetti degli edifici producano un certo impatto visivo, ciò non giustifica una valutazione negativa automatica. La normativa vigente, infatti, ha introdotto semplificazioni per promuovere le energie rinnovabili, bilanciando l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse all’incremento della produzione di energia alternativa.
Il passaggio alle energie rinnovabili rappresenta un obiettivo di rilevanza nazionale, come sancito dal D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199 (attuazione della Direttiva 2018/2001/UE). Di conseguenza, l’approccio tradizionale che considera i pannelli fotovoltaici unicamente come intrusioni visive non risulta più adeguato, poiché l’esigenza energetica attuale li rende meno disturbanti.
L’installazione di tali impianti può essere vietata in modo assoluto solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi va valutata caso per caso, tenendo conto dell’integrazione degli impianti nel contesto edilizio e paesaggistico circostante.
Motivazione del Diniego Il Consiglio di Stato ha riscontrato un deficit motivazionale nel diniego emesso dal Comune. Quest’ultimo non ha adeguatamente bilanciato l’interesse paesaggistico con quello energetico, non tenendo conto della nuova soluzione progettuale proposta dai ricorrenti. Il progetto modificato prevedeva, infatti, l’installazione di pannelli fotovoltaici armonizzati con il tetto esistente, per colore e consistenza, minimizzando così l’impatto visivo.
Inoltre, l’amministrazione non ha rispettato le disposizioni dell’art. 11, comma 6, del D.P.R. 31/2017, che richiedono, in caso di rigetto, l’indicazione delle modifiche necessarie per l’eventuale accoglimento dell’istanza.
Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del diniego e degli atti connessi.