PERGOLATO E TETTOIA: INTERVIENE IL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2603 del 28 marzo 2025, ha chiarito nuovamente la distinzione tra pergolato e tettoia, soffermandosi sui requisiti necessari affinché un pergolato rientri nel regime dell’edilizia libera.

Secondo quanto stabilito, affinché una struttura possa essere qualificata come pergolato e godere del regime di attività edilizia libera previsto dal Glossario delle principali opere edilizie realizzabili senza permesso (D. Min. Infrastrutture e Trasporti 02/03/2018, n. 46), essa deve:

  • essere aperta su tre lati e nella parte superiore, senza alcuna copertura permanente che ne alteri la funzione originaria;
  • avere una struttura leggera, priva di fondamenta, facilmente amovibile e destinata a sostenere piante rampicanti per creare ombreggiatura.

Qualora la struttura presenti una copertura fissa, anche parziale, non facilmente rimovibile, essa assume la natura di tettoia e di conseguenza diventa soggetta alla disciplina edilizia relativa, che richiede il permesso di costruire.

Differenze tra pergolato e tettoia

La pronuncia del Consiglio di Stato ribadisce principi già espressi dalla giurisprudenza in materia edilizia. In particolare, la sentenza n. 8475 del 22 settembre 2023 ha confermato che il pergolato è una struttura avente finalità ornamentale e di ombreggiatura di giardini o terrazze, composta da montanti verticali e elementi orizzontali posti a un’altezza sufficiente per consentire il passaggio delle persone.

Di norma, il pergolato non necessita di alcun titolo edilizio, salvo che venga dotato di copertura e tamponature non facilmente amovibili. In tal caso, diventa assimilabile a una tettoia, come chiarito dalla sentenza n. 5008 del Consiglio di Stato del 22 agosto 2018.

Secondo la Corte di Cassazione penale (sentenza n. 23183 del 23 maggio 2018), la tettoia si distingue dal pergolato perché, oltre ad avere una funzione di riparo, aumenta l’abitabilità di un immobile. Per questo motivo, laddove l’intervento non possa essere considerato precario o pertinenziale, è necessario richiedere il permesso di costruire.

Un’ulteriore precisazione arriva dalla sentenza n. 825 del Consiglio di Stato del 18 febbraio 2015, secondo cui la tettoia è una struttura pensile, addossata al muro o sorretta da pilastri, con un impatto visivo maggiore rispetto al pergolato, che solitamente è composto da pali verticali con una leggera intelaiatura destinata a sostenere piante rampicanti o a fornire ombreggiatura.

Il caso specifico: pergolato con copertura in legno

Nel caso trattato dalla sentenza n. 2603/2025, la questione riguardava la copertura in legno applicata su un pergolato, oggetto di un’ingiunzione di demolizione. Tuttavia, la struttura era stata sanata per effetto di un precedente condono edilizio, che aveva già investito l’ampliamento della copertura in legno e le modifiche di prospetto, come evidenziato nelle tavole progettuali allegate alla pratica.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il condono riguardava anche la copertura fissa e ha considerato illegittima l’ingiunzione di demolizione.

Pannelli fotovoltaici e pergolati: una precisazione

Un aspetto interessante riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato. Secondo il TAR Lombardia-Brescia (sentenza n. 29 del 7 gennaio 2021), la presenza di pannelli fotovoltaici non altera necessariamente la qualificazione del pergolato ai fini urbanistici.

In particolare, il tribunale ha chiarito che, se i pannelli conservano la permeabilità e garantiscono il filtraggio della luce, il pergolato rimane tale. Anche se la copertura non è costituita da piante rampicanti, la struttura non può essere automaticamente qualificata come tettoia.

Per garantire la conformità con la normativa edilizia, i pannelli solari devono essere installati in modo tale da non costituire una chiusura fissa e totale, ad esempio mantenendo una distanza di alcuni centimetri tra l’uno e l’altro, in modo da permettere il passaggio di luce e aria.

Conclusione

La distinzione tra pergolato e tettoia continua a essere un tema di rilievo nel diritto edilizio. Le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione ribadiscono la necessità di valutare la struttura, la copertura, le finalità e l’impatto visivo per determinare se un’opera rientra nel regime dell’edilizia libera o se, invece, necessita di un titolo edilizio.

Inoltre, il tema dei pergolati con pannelli fotovoltaici evidenzia la necessità di un’interpretazione flessibile della normativa, che tenga conto delle evoluzioni tecnologiche senza alterare le qualificazioni urbanistiche di determinati manufatti.

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