REVISIONE DELLA RENDITA CATASTALE: LA CASSAZIONE IMPONE UNA MOTIVAZIONE CHIARA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4684/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di revisione della rendita catastale: ogni modifica d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate deve essere adeguatamente motivata.

Il caso: un immobile riclassificato d’ufficio

La vicenda giudiziaria nasce a seguito della decisione dell’Agenzia delle Entrate di riclassificare un immobile situato a Roma, aumentando la sua rendita catastale da 3.000 a quasi 7.000 euro. Questo incremento avrebbe comportato un aumento significativo delle imposte, spingendo il proprietario a presentare ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva inizialmente confermato la legittimità della revisione, motivandola con la rivalutazione urbanistica della microzona in cui si trovava l’immobile. Tuttavia, la questione è arrivata fino in Cassazione.

Quando è possibile la revisione d’ufficio

Secondo la Suprema Corte, la revisione della rendita catastale può essere effettuata d’ufficio solo in tre specifici casi:

  • quando il classamento dell’immobile non risulta coerente con quello degli edifici circostanti;
  • in presenza di immobili non dichiarati o di modifiche edilizie non segnalate;
  • se il rapporto tra il valore medio di mercato e il valore medio catastale si discosta significativamente dalla media delle microzone comunali.

Nel caso in esame, la revisione rientrava nei criteri previsti dalla normativa. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato un aspetto fondamentale: la modifica della rendita catastale deve essere accompagnata da una motivazione dettagliata.

L’importanza di una motivazione rigorosa

La sentenza sottolinea che l’Agenzia delle Entrate deve spiegare con precisione i criteri adottati per la riclassificazione, specificando i metodi utilizzati, le tecniche statistiche applicate e l’attendibilità dei dati. Solo così il contribuente può esercitare il proprio diritto di verifica e contestazione.

In assenza di una motivazione chiara e dettagliata, la revisione non può essere considerata valida. Per questo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario, rafforzando il principio secondo cui ogni intervento dell’Agenzia delle Entrate deve essere giustificato in modo trasparente.

LA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
FABIO DI PISA Presidente
MILENA BALSAMO Consigliere
GIUSEPPE LO SARDO Consigliere
ALESSIO LIBERATI Relatore
ANTONELLA DELL’ORFANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

Numero registro generale 16618/2017
Numero sezionale 644/2025
Numero di raccolta generale 4684/2025
Data pubblicazione 22/02/2025

Oggetto:
TRIBUTI ALTRI
CATASTO
Ud.29/01/202 5 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16618/2017 R.G. proposto da:
**** assistito e difeso dall’avvocato *****
-ricorrente-

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, assistita e difesa dall’AWOCATURA

GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)
-contro ricorrente-

avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale di ROMA
n. 9256/2016 depositata il 23/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal
Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA
1. Il ricorrente contesta un avviso di accertamento catastale
emesso dall’Agenzia deIle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma
Territorio, che ha rideterminato il classamento del suo immobile sito in ****
da A/10 classe 4 ad A/10 classe 7, con un
conseguente aumento della rendita catastale da euro 4.325,33 a euro
6.817,23.
2. In qualità di proprietario, ha impugnato l’avviso di
accertamento in primo grado presso la Commissione Tributaria
Provincia le (CTP) di Roma e, risultato soccombente (con sentenza del
9/12/2015, n. 27627), ha successiva mente proposto appello presso la
Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio (sede in Roma), che,
con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello.
3. La CTR di Roma ha confermato la correttezza formale della
procedura amministrativa seguita dall’Agenzia delle Entrate,
riconoscendo l’incremento di valore deIl’immobile superiore aIla soglia
del 35% deIla media cittadina, in ragione della rivalutazione urbanistica
della microzona in cui si trova l’immobile, adiacente al centro storico di ****.
Ha altresì ritenuto che la motivazione dell’avviso di
accertamento fosse sufficiente, in quanto facente riferimento aIla
rivalutazione urbanistica della m microzona e ai vari passaggi
amministrativi che hanno portato alla creazione delle microzone e al
riclassamento dell’ immobile.
4. Il ricorrente ha indi proposto ricorso per cassazione,
formulando n. 7 motivi di ricorso.
5. L’Agenzia ha depositato il proprio controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Sono stati dedotti sette motivi di ricorso, ed in particolare ha
    eccepito:
    1.1. con il motivo n. 1, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3
    c.p.c., la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento error in
    iudicando in violazione e falsa applicazione dell’art. 3 I. 7 agosto 1990
    n. 241, nonché dell’art. 7 I. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del
    contribuente), nonché degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cast, nonché degli
    artt. 8-9 d.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, nonché dell’art. 3 I. 662/1996,
    nonché dell’art. 7 d.P.R. 1142/1949 in relazione all’art. 1, comma 335
    I. 30 dicembre 2004 n. 311;
    1.2. con il motivo n. 2, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4
    c. p.c.: l’omessa pronuncia sull’eccepito metodo di calcolo del rapporto
    di scostamento in violazione di legge- nullità della sentenza per
    viola zio ne dell’art. 112 c. p. c.;
  2. 3. con il motivo n. 3, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
    3, c. p. c.: error in iudicando in relazione al metodo di calcolo, ed in
    particolare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, I. 7 agosto 1990
    n. 241; nonché dell’art. 15, d.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, nonché degli
    art. 3, 53 e 97 cast., in relazione all’art. 1, comma 335, I. 30 dicembre
    2004 n. 311. La CTR non si sarebbe pronunciata sull’eccezione relativa
    alla perimetrazione della microzona 17, che sarebbe stata
    artificialmente creata e non risponderebbe ai criteri di omogeneità
    previsti dalla legge;
    1.4. con il motivo n. 4, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4
    c.p.c, l’omessa pronuncia sull’eccepita perimetrazione della microzona
    17 in violazione di legge, in quanto la definizione delle microzone
    sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 2 DPR 138/1998, con nullità
    della sentenza per violazione dell’art. 112 c. p.c.
    1.5. con i I motivo n. 5, a i sensi dell’art. 360 primo comma n. 5
    c.p.c: l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in
    relazione a Ila richiesta di definizione de Ile m microzone, in viola zio ne
    dell’art. 2. dpr 138/1998. In particolare, aveva proposto in subordine
    la richiesta di assegnazione del suo immobile ad una classe catasta le
    inferiore alla 7, eventualmente previa Consulenza Tecnica d’Ufficio
    (CTU), ma la CTR non si sarebbe pronunciata su tale richiesta.
  3. 6. con il motivo n. 6, a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4
    c. p.c.: l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di assegnazione
    all’immobile del ricorrente di altra classe e rendita catasta le tenuto
    conto di quanto provato dal ricorrente e previo espleta mento di CTU
    percipiente, con conseguente nullità della sentenza per violazione
    dell’art. 112 c. p. c.;
    1.7. con il motivo n. 7, ha lamentato, infine, ai sensi dell’art. 360
    primo comma n. 5 c.p.c., la mancata ammissione di CTU percipiente,
    con omissione della motivazione su un punto decisivo della
    controversia. La CTR non avrebbe motivato il rigetto delle sue eccezioni
    relative a Ila metodologia di identificazione de Ile microzone e a Ile prove
    deposita te a supporto delle sue argomentazioni.
  4. L’Agenzia ha replicato, con il proprio controricorso, che la
    procedura di revisione parziale del classamento prevista dall’art. 1,
    comma 335, deIla Legge 311/2004 sarebbe legittima, sottolineando
    che tale norma è stata introdotta proprio per far fronte alla necessità
    di adeguare le rendite catastali ai valori di mercato, in un contesto di
    mancato aggiornamento generale del sistema catastale; la sufficienza
    della motivazione dell’avviso di accerta mento, in quanto facente
    riferimento al presupposto della revisione, ovvero lo scostamento
    significativo tra valore medio di mercato e valore medio catastale nella
    microzona 17; la mancanza di omessa pronuncia da parte della CTR,
    in quanto la CTR ha implicita mente rigettato tali eccezioni,
    confermando la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.
  5. La questione prospettata nel primo motivo di ricorso è stata
    già affrontata da questa Corte, in plurime occasioni, con orientamento
    dal quale non vi è ragione alcuna di discostarsi (di recente, ex plurimis,
    Cass. 9035/2024, 30448/2024 e 31096/2023 che richiama Cass., Sez.
    VI/T, 23 febbraio 2022, 12025; Cass., Sez. VI/T, 23 gennaio 2020, n.
    1543; Cass., Sez. T, 11 settembre 2019, n. 22671; Cass., Sez. VI/T,
    23 ottobre 2019, n. 27180).
    3 .1. Le censure, che attengono aIla questione su quale debba
    essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell’atto di
    accertamento per rendere adeguato a parametri di tutela del
    contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale, ai
    sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 311 del 2004, del
    classamento deIle unità immobiliari di proprietà privata site in
    microzone comunali c.d. anomale, vanno accolte;
  6. 2. in questa prospettiva giova ricorda re che il nostro
    ordina mento catasta le prevede tre ipotesi di revisione del classamento
    di un immobile urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale;
    3.3. la prima è quella prevista dalla legge n. 662 del 1996, art.
    3, comma 58, secondo cui il Comune può chiedere l’intervento
    dell’Agenzia delle entrate per ottenere la revisione del classamento di
    un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato
    sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati
    similari e aventi medesime caratteristiche;
    3.4. altra ipotesi è quella prevista dall’articolo I, comma 336,
    della legge 311 del 2004 e riguarda il classamento di immobili non
    dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non
    denunziate;
    3.5. la terza ipotesi è quella della cui applicazione si tratta nel
    presente giudizio ed è prevista dal comma 335 del medesimo articolo I
    della legge 311 del 2004, che così dispone: «La revisione parziale del
    classamento deIle unità immobiliari di proprietà privata site in
    microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di
    mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (in realtà tale
    regolamento non fornisce prescrizioni idonee a stabilire le modalità di
    rilevazione e di determinazione dei valori medi di mercato, neppure
    attraverso il richiamo agli articoli da 145 a 26 del regolamento
    approvato con D.P.R. 1142 del 1949), e il corrispondente valore medio
    catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
    si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme
    delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali
    dell’Agenzia deI territorio. Per i calcoli di cui aI precedente periodo, il
    valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con
    il provvedimento di cui al comma 339 (ndr. il comma 339, in realtà,
    riguarda il provvedimento del di rettore dell’agenzia de Ile entrate con
    cui sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione
    delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337, nulla quindi che interessi
    l’aggiornamento dei valori medi di mercato, e tale incongruenza
    testuale aggiunge un elemento di ulteriore difficoltà al già non agevole
    compito di interpreta re con precisione la norma per quanto riguarda la
    definizione ed il calcolo dei suoi parametri numerici e quindi, in
    definitiva, per quanto riguarda la definizione e l’accertamento dei
    presupposti per l’applicazione di essa). L’Agenzia deI territorio,
    esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei
    presupposti, attiva il procedimento revisiona le con provvedimento del
    di rettore dell’Agenzia medesima»;
    3.6. è necessario sottolineare, in premessa, che le tre ipotesi di
    revisione del classa mento sono tra loro distinte ed hanno presupposti,
    condizioni e procedure diverse;
    3.7. ne consegue che, se l’amministrazione ha fatto ricorso ad
    una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua
    pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la
    specifica procedura di revisione in tra presa, anche se essi siano in
    ipotesi idonei a giustifica re la revisione del classa mento neI quadro di
    una procedura diversa;
    3.8. le causae petendi delle tre diverse ipotesi di revisione non
    sono quindi interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite
    in itinere, ed in questa prospettiva è stato infatti affermato che
    l’attribuzione d’ufficio di un nuovo riclassamento impone
    all’amministrazione di specificare in modo chiaro nell’avviso di
    accertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per
    l’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate
    nell’atto nell’evidente fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale giudizio
    contenzioso (cfr. Cass. n. 22900/2017);
  7. 9. con riferimento a ciascuna delle tre ipotesi di revisione del
    classamento sopra indicate questa Corte ha avuto più volte modo di
    enunciare la regola della necessità di una rigorosa – e cioè completa,
    specifica e raziona le – motivazione dell’atto di riclassamento, ma
    questa esigenza di rigore e di specificità si pone anche nel senso della
    illegittimità di improprie commistioni tra i profili motivazionali
    funzionali ad un tipo di riclassa mento con quelli invece collegabili a
    riclassamenti di tipo diverso;
    3.10. va in particolare considerato, a taI riguardo, che, mentre le
    prime due delle tre suddette ipotesi di revisione del classamento
    dipendono da (e debbono quindi essere motivate con riferimento a)
    fattori intrinseci specificamente riguardanti il singolo immobile
    considerato, la terza ipotesi, che è quella che qui viene in esame,
    prevede invece un riclassamento dovuto, almeno in via principale, a
    fattori estrinseci di carattere per così dire generale o collettivo;
    3.11. con riferimento a tale ultima previsione le sezioni unite
    (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, p. 11) hanno chiarito che,
    quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento
    ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente
    deve specificare se il muta mento è dovuto ad una risistemazione dei
    parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e,
    nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei
    parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti
    miglioramenti del contesto urbano ( … ), trattandosi di uno dei possibili
    presupposti del classamento ( … ) e cioè di uno dei possibili fattori che
    possono determinare un aumento straordinario superiore alla media
    del valore economico medio delle unità immobiliari presenti nella zona;
    3.12. in particolare quando si tratta di un mutamento di rendita
    inquadra bi le nella revisione deI classamento deIle unità immobiliari
    private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004,
    n. 311, art. I, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera
    evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune,
    bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti
    nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo
    comma 339 ed elaborate con la det. direttoriale del 16 febbraio 2005
    (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite
    con iI concorso deIle autonomie locali;
    3.13. nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone «per
    le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ( … ) e il
    corrispondente va lare medio catasta le si discosta significativa mente
    dall’analogo rapporto relativo all’insieme de Ile m icrozone comunali»
    (comma 335);
    3.14. per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma I, la
    microzona è una porzione de I territorio comunale, spesso coincidente
    con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di
    posizione, urbanistici, storico-ambientaIi, socioeconomici, nonché nel la
    dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le
    unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca
    di costruzione e destinazione prevalenti;
    3.15. questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che
    il singolo classamento debba avvenire mediante l’utilizzo e la modifica
    del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale;
    3.16. si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di
    va lenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la
    P.A., essendo volti a risolvere specifici problemi tecnico-estimativi posti
    in astratto da 11 ‘ordinamento fiscale e destinati ad opera re nei confronti
    di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex
    post;
    3.17. la norma, come è stato più volte evidenziato, prima da
    questa Corte (cfr. sentenza n. 21176/2016) e poi anche dalla Corte
    costituzionale (sentenza n. 249/2017), è diretta ad attenuare gli
    squilibri impositivi che possono verificarsi, per effetto della intrinseca
    variabilità dei valori di mercato degli immobili, nell’applicazione di un
    sistema impositivo basato invece su valori tendenzialmente stabili
    come sono di fatto le rendite catastali;
    3.18. il sistema in esame prende in considerazione, in particolare,
    il fattore di determinazione del vaIore economico deIl’immobile e deIla
    sua redditività costituito dalla sua posizione, congiuntamente aIla
    considerazione dell’esistenza di zone omogenee che registrano
    incrementi dei valori medi di mercato significativamente maggiori di
    quelli che interessano la generalità deI territorio comunale;
    3.19. questi fenomeni di maggior crescita dei valori medi di
    mercato (con conseguente maggiore divaricazione rispetto aIle
    corrispondenti rendite catastali) possono essere determinati da diversi
    fattori la varietà dei qua li corrisponde a Ila varietà dei fattori che
    possono influenza re l’andamento della domanda e la diversificazione di
    essa (con riferimento sia alle compravendite che alle locazioni), in
    quanto vi può essere, ad esempio, la valorizzazione di centri storici
    prima degradati e tutta quella varietà di altre manifestazioni del
    fenomeno c.d. di gentrificazione per cui divengono appetibili come
    indirizzi residenziali di buon livello socioeconomico anche zone prima
    considerate popolari o ultra popolari o addirittura degradate, con
    conseguente generalizzazione di opere di resta uro e ristrutturazione ad
    opera dei privati, oppure vi può essere la valorizzazione di zone
    abitative dovuta a particolari, specifiche migliorie urbanistiche o
    ambienta li o ad altri fattori comunque idonei ad influenzare la domanda
    immobiliare;
    1. tali circostanze, peraltro, rilevano esclusivamente sul piano
      probatorio, nel senso che le stesse possono spiegare e quindi rendere
      verosimile l’affermazione di una crescita anomala (e cioè
      significativa mente superiore a quella che si riscontra nella generalità
      del territorio comunale) del valore di mercato degli immobili di quella
      specifica microzona, ma quel che conta sul piano sostanziale è la
      risultante economica e cioè il maggior incremento del valore medio di
      mercato di quella zona rispetto all’incremento del valore medio di
      mercato degli immobili nell’intero territorio comunale;
    1. per effettuare tale valutazione comparativa degli
      incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il
      valore della rendita catastale, sulla base dell’implicito presupposto che
      essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura
      equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari
      quota di esso, ed in tal modo, la revisione di cui al comma 335 è
      funziona le aIla presa in considerazione, a fini di perequazione e
      riallineamento, degli incrementi di valore di mercato interessanti
      l’intera microzona – e quindi, indiretta mente, le unità immobiliari in
      essa comprese – e non anche a correggere eventuali errori di
      va lutazione in sede di determinazione originaria della rendita catastale
      relativa alla singola unità immobiliare e neppure ad aggiornare il
      classamento di esse in dipendenza di migliorie edilizie ad esse
      apportate;
      3.22. ne consegue che se l’amministrazione intende procedere
      alla revisione del classamento ai sensi dell’articolo I, comma 335 dovrà
      seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi;
      3.23. nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere
      di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell’accerta mento –
      ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specifica re in modo
      chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che
      legittima no nel ca so di specie la c. d. riclassificazione di massa, neIla
      seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e prova re i
      parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della
      riclassificazione alla singola unità immobiliare;
    1. relativa mente alla prima fase è preliminare la suddivisione
      del territorio comunale in microzone che presentino aI loro interno i
      caratteri di omogeneità previsti dall’articolo 2 del Regolamento
      emanato con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138;
      3.25. occorre poi che l’unità immobiliare oggetto di accertamento
      sia situata in una delle c.d. microzone anomale e cioè in una delle
      microzone nelle quali, come prevede il comma 335, il rapporto tra il
      valore medio di mercato delle unità immobiliari ivi esistenti e il
      corrispondente valore medio catasta le è significativamente maggi ore
      dell’analogo rapporto relativo all’insieme deIle microzone comunali;
      3.26. nell’ipotesi di cui I comma 335, infatti, la causa petendi
      non è la mera evoluzione dei valori del mercato immobiliare né ha alcun
      rilievo che il valore di mercato della singola unità sia superiore di molto
      o di poco al suo valore catastale, poiché ciò che rileva è esclusivamente
      la considerazione comparativa dell’andamento dei valori di mercato (in
      rapporto ai valori catastali) delle varie microzone, nel senso che sono
      soggette alla revisione del classamento in oggetto solo quelle
      microzone nelle quali la crescita dei valori di mercato – ed il
      conseguente loro scostamento dai valori catastali – sono stati
      significativamente (nel senso specificato in seguito) superiori alla
      crescita di valore economico e allo scostamento di esso dal valore
      catasta le che si sono verificati, in media, nella generalità delle
      microzone in cui è suddiviso il territorio comunale;
    1. a fronte di una norma che, come si è detto, identifica in
      modo astratto i presupposti per l’identificazione deIle l’Amministrazione
      finanziaria deve assolvere, secondo la regola genera le, l’onere di
      dedurre e prova re la sussistenza in fatto dei medesimi presupposti, ma
      preliminarmente ha l’onere di dichiarare in modo preciso e specifico
      quale sia l’interpretazione applicativa della normativa da essa
      concretamente adottata, perché solo così il contribuente è posto in
      grado di verificare ed eventualmente contestare o riconoscere la
      legittimità, in diritto e in fatto, dell’operato dell’Amministrazione;
    1. la Corte costituzionale, nel convalidare la legittimità deI
      peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. cost,
      I dicembre 2017, n. 249), afferma, peraltro, che l’obbligo della
      motivazione in considerazione del carattere «diffuso» dell’operazione,
      deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il
      contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che
      giustificano il provvedimento (p. 7 . 3), di conseguenza, non può
      ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che
      faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici
      al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona
      considerata rispetto a l’analogo rapporto sussistente nell’insieme deIle
      microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti
      amministrativi a fondamento deI riclassamento, senza specificare le
      fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati
      (cfr. Cass. n. 3156/2015, Cass. n. 22900/2017; Cass n. 10403/2019;
      Cass nr 19990/2019 e Cass nr. 23047/2019 tutte concordi nel senso
      nel richiedere che venga no precisate le ragioni che hanno indotto
      l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario);
      3.29. l’amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo
      dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che
      hanno portato l’area aIla riqualificazione non essendo sufficiente far
      richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse daIla situazione
      concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del
      2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n.
      16887 del 2014
    1. occorre invece che il contribuente sia posto in grado di
      conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di
      massima;
    1. per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito
      dal valore medio di mercato delle unità immobiliari comprese nella
      singola microzona, è necessario che l’amministrazione specifichi e
      documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale
      modo ne è stata effettuata la rilevazione e l’elaborazione per
      determinare tale valore medio, in quanto la norma non fornisce alcuna
      specificazione al riguardo né è sufficiente a tal fine il richiamo al
      regolamento di cui al D.P.R. 138 del 1998, ovvero al comma 339 del
      medesimo articolo;
    1. aI fine di consentire aI contribuente il controllo sulla
      legittimità dell’operato dell’amministrazione, così come non è
      sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati da Ila norma,
      neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è
      necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono
      stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e delle tecniche
      statistiche applica te oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui qua li
      si è basata l’elabora zio ne statistica;
    1. qualora poi, ai fini dell’individuazione del va lare medio di
      mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla
      rilevazione documentata dei dati reali, quali prezzi delle
      compravendite e delle locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in
      aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali
      (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni delle
      preferenze della clientela) da i quali siano stati inferiti componenti di
      maggior valorizzazione economica delle unità immobiliari comprese
      nella microzona, allora l’amministrazione ha l’onere di specificare con
      precisione e di provare la sussistenza e l’efficacia di tali condizioni
      fattuali e la correttezza deI metodo inferenziale a dottato;
    1. in definitiva, iI contribuente deve essere posto in condizione
      di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano
      giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti
      per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335;
      3.35. è evidente, infatti, che per la correttezza della revisione in
      parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati
      ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore
      medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio
      della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le
      microzone; il valore catasta le medio per l’insieme di tutte le microzone;
      3.36. in particolare, per questi due ultimi parametri occorre che
      sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la
      generalità degIi immobili deI territorio comunale sia stata effettuata
      suIla base dei valori deIle singole unità immobiliari ovvero facendo la
      media dei valori medi delle singole microzone: in questa seconda
      ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i
      necessari meccanismi di correzione, data la diversa composizione
      quantitativa delle singole microzone ed i conseguenti ovvi effetti
      distorsivi;
      3.37. parimenti è necessario che siano specificati i criteri in base
      ai quali è stato operato il rapporto tra valori catastali e valori di
      mercato, posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai
      metri quadri di superficie, il rapporto tra due misure così disomogenee
      ha bisogno di essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di
      come ciò sia stato fatto;
      1.38. infine occorre che sia specificata la data alla quale fa
      riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data
      della rilevazione della media dei valori di mercato, poiché senza una
      piena coincidenza delle date di rilevazione le comparazioni tra zona e
      zona ipotizzate daIla norma non hanno alcun senso, ed inoltre, la data
      di rilevazione dei valori medi di mercato deve essere prossima al
      provvedimento di riclassificazione e comunque non precedente rispetto
      ai fenomeni di decrescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di
      locazione qua li si sono avuti nei tempi recenti e che, presumibilmente,
      non erano stati previsti dal legislatore;
    1. in ogni caso, la mancata specificazione dell’anno di
      riferimento impedisce aI contribuente di effettuare il controllo del dato
      e di svolgere al riguardo le sue difese;
    1. riguardo a tutti i profili fin qui esemplificativamente indicati,
      l’avviso di accertamento in esame nulla dice, sicché il contribuente non
      è posto in condizioni di sapere alcunché circa i criteri e i modi con cui
      tali parametri sono stati determinati e circa le operazioni effettuate per
      la relativa elaborazione, né queste radicali lacune sono state colmate
      da specificazioni e integrazioni fornite dall’Agenzia nel corso del
      giudizio, ed a questo difetto radicale di motivazione circa la sussistenza
      e, preliminarmente, l’identificazione dei presupposti per la revisione del
      classamento ex articolo 1, comma 335, della legge 301 del 2004 si
      aggiunge poi un altrettanto radicale difetto di motivazione circa i criteri
      utilizza ti per tradurre il riallineamento della microzona in questione in
      specifica rideterminazione delle rendite catastali deIle unità immobiliari
      in essa situate;
      3.41. come si è detto all’inizio, infatti, una volta accertata la
      sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione di cui a I
      comma 335, l’Amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i
      parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della
      riclassificazione alla singola unità immobiliare;
      3.42. anche per questo profilo la norma non contiene disposizioni
      applicative espresse e tanto meno disposizioni di dettaglio, ed il
      problema interpretativo che qui si pone è peraltro risolvibile suIla base
      della finalità perequativa e di riallineamento tra le va rie microzone che
      rappresenta l’obiettivo della revisione prevista dalla norma in esame;
      3.43. il presupposto è la sussistenza di microzone nelle quali il
      rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio
      catastale si discosta significativamente (e cioè per più del 35 per cento,
      salva maggiore determinazione comunale) dall’analogo rapporto
      relativo all’insieme delle microzone comunaIi;
    1. la finalità deIla revisione è queIla di riallineare i rapporti tra
      valori medi di mercato e valori medi catastali, riducendo il rapporto (e
      cioè aumentando il denominatore rappresentato daIle rendite catastali)
      delle microzone in cui esso è attualmente maggiore di oltre il 35 per
      cento rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale
      media mente presente sul territorio comunale;
      3.45. ne consegue che la rendita catasta le di ciascuna unità
      immobiliare compresa neIla microzona «anomala» potrà essere
      aumentata in misura percentualmente corrispondente a quella
      necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore medio di
      mercato ed il valare medio catastale delle unità immobiliari della
      microzona non superiore per più deI 35 per cento rispetto all’analogo
      rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali;
      3.46. l’amministrazione deve quindi dedurre e dimostrare di aver
      utilizzato, per la riclassificazione in esame, criteri e metodi
      corrispondenti a Ile finalità meramente perequative e di riallineamento
      della procedura in esame, specificando quaIi siano state le operazioni
      compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il
      controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto a questa fase
      applicativa della revisione per microzone;
  8. 4 7. anche per questi profili, tuttavia, l’accertamento si rive la
    lacunoso, poiché nel provvedimento impugnato, come emerge dalla
    sentenza impugnata, non sono in alcun modo illustrate le ragioni che
    nel concreto hanno giustificato il passaggio dalla originaria classe alla
    classe nuova, mentre invece deve essere illustrato in quale modo la
    dedotta maggiore divaricazione zonale del rapporto tra valori di
    mercato e rendite catasta li abbia potuto tradursi, nella specie, in un
    aumento della rendita catasta le attribuita all’unità immobiliare oggetto
    di accertamento, così come devono essere specificati i criteri e i modi
    con cui vengono identificati, calcolati, rilevati ed eia borati i quattro
    parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della
    microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore
    di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale

medio per l’insieme di tutte le microzone, ed il mero richiamo ad
espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non
soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati;
3.48. si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di
specificità e determinatezza ed in ordine a Ile qua li sarebbe impossibile
l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della
rendita catastale delle singole unità immobiliari;
3.49. tali espressioni, infatti, non sono idonee ad indica re i criteri
e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro
parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della
microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore
di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale
medio per l’insieme di tutte le microzone.
3.50. Il motivo è dunque fondato.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere
accolto il motivo n. 1, assorbiti gli aItri, con conseguente cassazione
della decisione impugnata e, potendo la ca usa essere decisa nel merito,
non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto, va accolto
l’originario ricorso della contribuente.
5. Le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate,
in ragione del consolidarsi dell’orienta mento interpretativo nel corso
della controversia.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso
del contribuente; dichiara compensate le spese di tutti i gradi di
giudizio.
Così deciso in Roma, il 29/01/2025.
Il Presidente
FABIO DI PISA