SALVA CASA: SI RIDUCONO LE MISURE DEI MONOLOCALI

Il Decreto Salva Casa ha introdotto significative modifiche alle dimensioni minime dei monolocali, riducendo la superficie abitabile da 28 a 20 metri quadrati per un singolo occupante e da 38 a 28 metri quadrati per due persone. Questa riforma risponde alla crescente necessità di soluzioni abitative più accessibili in risposta alla crisi abitativa, specialmente nelle grandi città italiane dove la domanda di alloggi supera l’offerta. La riduzione delle dimensioni mira a creare opportunità per chi cerca soluzioni abitative a costi inferiori e potrebbe contribuire a un aumento dell’offerta immobiliare, con la potenziale riduzione dei prezzi per unità. Tuttavia, il provvedimento ha suscitato dibattiti: mentre alcuni vedono nel microliving una risposta pragmatica alle esigenze contemporanee, altri esprimono preoccupazioni per le possibili ripercussioni sulla qualità della vita, temendo che spazi troppo ridotti possano compromettere il benessere degli abitanti. Inoltre, il decreto impone nuove regole progettuali e condizioni precise per l’abitabilità, che includono anche l’adattabilità e requisiti igienico-sanitari specifici.

Dimensione minima monolocale prima e dopo il SalvaCasa

La norma di riferimento per progettare un monolocale è il Decreto Ministeriale del 05/07/1975, che all’art. 3 prevede le seguenti dimensioni minime per l’alloggio monostanza (monolocale):

  • superficie ≥ 28 m², per monolocale a servizio di una persona;
  • superficie ≥ 38 m², per monolocale a servizio di due persone.

Il Decreto Salva Casa riduce le superfici minime per gli alloggi monostanza:

  • superficie ≥ 20 m², per monolocale a servizio di una persona;
  • superficie ≥ 28 m², per monolocale a servizio di due persone.

Altezze minime locali, prima e dopo il Salva Casa 

Per quanto riguarda l’altezza minima interna il DM del ’75 all’articolo 1 prescrive che l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione sia di 2,70 mt riducibili a  2,40 mt per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Il Decreto Salva casa riduce l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione fino a 2,40 mt. Tale modifica è valida per tutti i locali adibiti ad abitazione, compresi, quindi, anche i monolocali. 

Nell’articolo 24, comma 5-bis del DPR 380/2001 modificato dal Decreto Salva Casa  è definito, che è il progettista abilitato a rilasciare l’asseverazione della conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nell’ipotesi di monolocali con le nuove superfici minime.
Nello stesso comma viene specificato, con rimando all’articolo 20 comma 1-bis, che tali requisiti igienico-sanitari verranno definiti con apposito decreto del Ministro della salute. Pertanto possiamo affermare la natura transitoria delle dimensioni minime per monolocale introdotte.
Nel successivo comma 5-ter, si evince che tale asseverazione può essere rilasciata se:
1) sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità;
2) sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.