GLI OFFENDICULA PER TUTELARE LA PROPRIETA’ DA OGNI INTRUSIONE SONO LEGITTIMI?

Proteggere la propria proprietà è fondamentale, ma come farlo nel rispetto della legge? Fortunatamente, esiste uno strumento riconosciuto dalla legge: gli offendicula, purché installati in accordo con le precise normative.
Ma cosa sono gli offendicula?
Semplificando, sono strumenti di difesa per la proprietà privata, utili per evitare l’accesso non autorizzato alla nostra abitazione. Sul mercato si possono trovare diverse tipologie di offendicula, tra cui il filo spinato, i spuntoni antintrusione per i balconi, i dissuasori antiscavalcamento, le punte antiladro per i muri e i sistemi di elettrificazione delle ringhiere.
L’utilizzo di offendicula come diritto di proprietà è un tema sempre dibattuto, poiché questi mezzi di difesa possono causare danni fisici a terzi. Tuttavia, la legge ammette la loro installazione, a certe condizioni.
È importante che l’uso di questi sistemi rispetti rigorosamente le disposizioni legali, perché l’ordinamento protegge la proprietà privata secondo l’articolo 832 del Codice Civile. Il proprietario ha il diritto di proteggere il suo bene e di limitare eventuali intrusi, anche usando mezzi che possono causare danni a terzi, purché questi siano giustificati dalla scriminante dell’esercizio del diritto, come previsto dall’articolo 51 del Codice Penale.
In altre parole, se il proprietario agisce nell’ambito dei suoi diritti, non è perseguibile penalmente. Ma questo non significa che possa agire in modo arbitrario: il diritto trova il suo equilibrio tra l’esercizio della proprietà e il rispetto dei diritti degli altri.
Alla luce della potenziale pericolosità degli offendicula, essi devono essere usati solo in determinate circostanze. Per comprendere quando l’installazione di queste barriere è legale, dobbiamo fare un ragionamento inverso e chiederci quando gli offendicula sono vietati.
In generale, l’uso di offendicula è consentito solo quando:
• sono adeguati alla gravità dell’offesa;
• non sono particolarmente pericolosi per la salute umana;
• sono facilmente visibili.
In particolare, riguardo alla questione della potenziale pericolosità e all’eccessiva lesività, bisogna rispettare il principio secondo cui gli offendicula non devono mai causare la morte di un essere umano. In tal caso, infatti, non si potrebbe mai garantire una proporzione adeguata.
Come spesso affermato dalla giurisprudenza, gli oggetti che possono causare lesioni gravi o persino la morte, noti come offendicula, non rispettano mai il requisito di proporzionalità richiesto dalla legge (Cassazione, n.14519/2010). Questo principio è indiscutibile, tuttavia va detto che il giudizio di proporzionalità deve essere valutato dal tribunale in modo specifico per ogni caso e può essere più o meno rigido a seconda che il soggetto sia o meno un offensore.
In altre parole, se la persona che subisce la lesione è un delinquente malintenzionato, sarà ovviamente valutato il danno subito con maggiore attenzione, salvo il caso di morte. Questo aspetto è di grande importanza, poiché la legittimità dell’utilizzo degli offendicula deve anche tenere conto della possibilità di danneggiare terze parti innocenti.
Visibilità degli offendicula
Un presupposto fondamentale per la legittimità dell’installazione degli offendicula è la loro visibilità. Questa condizione riveste un’importanza primaria, anche per l’esame della corretta installazione degli offendicula in un contesto di potenziale contenzioso.
La legge impone che gli ostacoli debbano essere visibili per evitare il rischio di lesioni. In alcuni casi, soprattutto quando si utilizzano dispositivi particolarmente pericolosi, è necessario segnalare la presenza degli stessi con appositi cartelli. Tuttavia, la visibilità richiesta dalla norma può anche essere garantita semplicemente evitando di coprire gli ostacoli stessi. Ad esempio, se cespugli sono collocati sopra le punte antiladro per muri, la loro mancanza di visibilità li rende illegali. Inoltre, anche un filo spinato posizionato su un pluviale dello stesso colore e quindi difficilmente distinguibile potrebbe causare danni a terzi. In tal caso, il proprietario dell’immobile potrebbe essere chiamato a rispondere per la lesione cagionata al terzo, nonostante la possibilità di fare uso della scriminante di cui all’art. 51 c.p.