L’EQUO COMPENSO E’ LEGGE:GLI ORDINI POTRANNO SANZIONARE L’ISCRITTO CHE ACCETTA PRESTAZIONI AL RIBASSO

D’ora in poi il compenso dei liberi professionisti dovrà essere “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro”
È arrivata l’approvazione, che riconosce a tutti gli autonomi e ai professionisti il diritto a una remunerazione equa, adeguata «alla qualità e alla quantità del lavoro svolto».
Il provvedimento, atteso da anni dal mondo delle libere professioni, è una tutela per i professionisti che d’ora in avanti non rischiano più di essere sottopagati, sia dai privati sia dalla pubblica amministrazione.
Il testo, composto da 13 articoli, impone alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) ed alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso equo, “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro” e “conforme ai parametri ministeriali” per la determinazione delle remunerazioni (artt. 1 e 2).
Inoltre, disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4).
Ordini e collegi professionali dovranno adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5) e dovranno realizzare modelli standard di convenzione in modo tale che possano essere adottati dalle imprese committenti. La legge prevede anche l’istituzione, presso il ministero della Giustizia, di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso.
La legge si applica a tutti i professionisti, sia quelli iscritti a un Ordine, che quelli appartenenti alle professioni non regolamentate (tra questi, ad esempio, gli amministratori di condominio, i tributaristi e i revisori legali). I primi per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).
Ora dovrà partire un lavoro di riscrittura e aggiornamento dei parametri, affidato agli Ordini e ai ministeri vigilanti. La revisione poi sarà biennale.
Le sanzioni
La legge sull’equo compenso indica per quali clausole può scattare la nullità dei contratti tra professionista e committente, rilevabile anche d’ufficio. Oltre agli accordi basati su parametri non congrui, sono nulli anche tutti i contratti che prevedono l’anticipazione delle spese a carico del professionista o che vietano di prevedere acconti. Sanzionabile anche deontologicamente da parte dell’Ordine il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.
Nullità delle clausole
Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista. Inoltre, sono nulle qualsiasi pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che impongano allo stesso l’anticipazione di spese; che, comunque, attribuiscano al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.