POS OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI: SONO PARTITE LE SANZIONI

pagamento con pos

Dal 30 giugno 2022 sono scattate le multe per commercianti e professionisti non dotati di Pos, che non consentono ai propri clienti di pagare con bancomat e carte di credito o prepagate.

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite carta di credito, prepagata, bancomat e simili da parte di un professionista, viene applicata una sanzione pari a 30 euroaumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico.

Ad esempio: per uno scontrino di 200 euro a cui sia negato il pagamento con carta, la sanzione per l’esercente sarà pari a 30 euro a cui aggiungere il 4% di 200 euro, per un totale quindi di 38 euro. 

Con due note diramate ai reparti operativi dal Comando della Guardia di Finanza si chiariscono le condizioni per le quali scattano le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS. Ricordiamo innanzitutto che è stata pubblicata in GU n 150 la Legge n 79  di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia fiscale e tra le altre quella sulle sanzioni dal 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS. In particolare, da tale data scattano le sanzioni (30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) per mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti obbligati. La Guardia di Finanza ha specificato che la doppia penalità prevista scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista.

In sostanza, se uno degli operatori su indicati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.

Fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto nei limiti di utilizzo del contante “il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante”. 

Non scatta alcuna sanzione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, che ricorre ad esempio in presenza di “comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici”

Pagamenti POS: dal 30 giugno 2022 sanzioni per chi li rifiuta

Ricordiamo che il decreto sull’attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell’obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. 

Come ricordato anche nella Circolare n 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro  è bene sottolineare che tale “Obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta”. Le due note di istruzioni diramate ai reparti territoriali della Guardia di Finanza dal capo del III Reparto Operazioni del Comando generale, specificano che la sanzione scatta solamente se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista. Nel caso in cui l’esercente sia sprovvisto Pos, ma il cliente paga in contanti senza manifestare la volontà di pagare con carta o bancomat, non scattano le condizioni per le sanzioni.

La Guardia di Finanza chiarisce poi che “l’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa”. Quindi, fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto (sempre nei limiti di utilizzo del contante), “il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante”. Sono quindi esclusi dalle sanzioni strumenti alternativi come Satispay, Paypal e simili.

Ai reparti viene poi ricordato che nessuna sanzione deve scattare in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”, che viene identificata quando ci sono “comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici” che possono essere sia da funzionari della Guardia di finanza che da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Tutte le violazioni sono trasmesse al prefetto della provincia in cui sono avvenute e poi registrate all’interno del software Ares delle Fiamme gialle.