OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI REGOLE E SANZIONI

Obbligo di fattura elettronica per Forfettari dal 1° luglio 2022: guida per le Partita IVA in regime forfettario, regole di esclusione e sanzioni.
Dal 1° luglio 2022 c’è l’obbligo della fattura elettronica anche per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% e dichiarano redditi fino a 65mila euro, con la sola esclusione dei forfettari fino a 25mila euro. Viene dunque abolita l’esenzione generica per le Partite IVA che applicano il regime forfetario, mentre per un periodo transitorio, che termina il 30 settembre 2022, si applica una moratoria sulle sanzioni (per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, per fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione).
Sono obbligati all’emissione della fattura elettronica i contribuenti:
– in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
– in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
– in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) che fatturano fino a 65.000.
Chi è in regime forfettario può sempre e comunque emettere fattura elettronica. L’applicazione del regime premiale riservato ai soggetti che l’adottano pur non essendovi obbligati resta applicabile ai forfettari che fino al 2024 sono esentati in base al parametro della soglia di fatturato.
Si ricorda che chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti, non la detrae sugli acquisti e non liquida l’imposta, né tantomeno la versa. Contenuti e le regole fiscali sull’IVA non cambiano con il nuovo obbligo di fattura elettronica: semplicemente, si adotta una procedura interamente informatizzata per la sua emissione, consegna e conservazione sostitutiva.
La compilazione della fattura elettronica in xml, emessa utilizzando ad esempio il software o la procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dal Fisco, implica l’inserimento (oltre ai consueti dati) del codice destinatario. Questo codice è univoco, costituito da 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista (fattura B2B), oppure da 7 cifre se la fattura è intestata alla Pubblica Amministrazione (fattura B2G). In caso di fattura verso un privato o soggetto senza Partita IVA, si utilizza un codice convenzionale di sette zeri (0000000).
Se l’importo delle fatture supera i 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo di 2 euro valorizzando il campo “Bollo Virtuale” (si paga ogni trimestre, in base all’elenco fatture presente in area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate). Infine, si inserisce la firma digitale e si invia al Sistema di Interscambio (SdI).