ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI: ULTIMO APPELLO PRIMA DELLE SANZIONI ELEVATE

Fabbricato rurale

Il termine per l’accatastamento degli immobili rurali scadeva il 30 novembre 2012. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ricordare come i cittadini interessati possano ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di sanzioni ridotte. In mancanza, gli uffici procederanno autonomamente all’accertamento, con oneri e sanzioni a carico degli interessati.

Rientrano fra gli immobili da accatastare tutti quelli dotati di autonomia funzionale e reddituale, non ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano. In tal caso, è obbligatorio procedere all’accatastamento dell’immobile, con l’ausilio di un tecnico abilitato, presentando agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; fabbricati in corso di costruzione o di definizione; fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).  L’assenza dell’obbligo di dichiarazione dovrà essere segnalata all’Ufficio dell’Agenzia che ha trasmesso l’avviso bonario, utilizzando il modello cartaceo appositamente predisposto ed allegato all’avviso medesimo oppure il canale telematico disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (Servizi online – Servizi catastali e ipotecari – Servizi catastali e ipotecari senza registrazione – Fabbricati rurali – Ricerca particelle). E’ necessario segnalare all’Ufficio con le medesime modalità anche il caso in cui sul terreno in precedenza occupato da fabbricati rurali sia praticata una coltivazione. In tali casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata alcuna sanzione.
L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Con la nota 10 ottobre 2017 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni utili chiarimenti in merito all’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto terreni.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento, le Entrate forniscono indicazioni operative circa le segnalazioni trasmesse a riscontro degli avvisi bonari inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea.

Ricordiamo che il dl 201/2011 (decreto salva Italia) ha imposto il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale ossia il pagamento dell’Imu). La dichiarazione al Catasto dei fabbricati andava effettuata entro il 30 novembre 2012.

In assenza di dichiarazione, gli uffici provinciali procedono all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicazione delle sanzioni previste che vanno da 1.032 euro a 8.264 euro.

Tuttavia in caso di tardivo adempimento, eccedente l’anno, è possibile sanare la propria posizione producendo l’accatastamento spontaneo (ossia prima dell’avvio dell’accertamento), attraverso l’istituto del ravvedimento operoso; in questo modo le sanzioni si riducono di circa l’80%, con un importo pari a 172 euro.

A partire dal mese di gennaio 2017 l’Agenzia ha ricordato ai contribuenti interessati con avviso bonario, ossia un invio per promuovere la regolarizzazione spontanea delle posizioni, che il mancato o tardivo adempimento è soggetto a sanzione.

a nota ha fornito le indicazioni operative in merito ai quesiti più frequentemente avanzati, ossia cosa fare nel caso in cui:

  • non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano per la destinazione d’uso attuale
  • l’immobile ha perso i requisiti di ruralità

L’Agenzia ha chiarito che, nel primo caso, verrà eseguito un supplememto di verifica. Nel secondo, invece, non è sufficiente la mera segnalazione ma è necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento per regolarizzare la propria posizione.

L’assenza dell’obbligo di dichiarazione dovrà essere segnalata all’Ufficio dell’Agenzia che ha trasmesso l’avviso bonario, utilizzando il modello cartaceo appositamente predisposto ed allegato all’avviso medesimo oppure il canale telematico disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Viene ricordato, infine, che nel caso in cui venga omesso di inviare la dichiarazione al catasto edilizio, verranno attivate le procedure di aggiornamento di ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti e iscritte annotazioni nella banca dati del catasto terreni. La notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine di ottobre.

Requisiti di ruralità

Una nota dell’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), con i chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Entrate, ha definito le caratteristiche che gli immobili per i quali sussiste l’obbligo di accatastamento devono possedere, ossia:

  • essere dotati di autonomia funzionale e reddituale
  • non essere ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano

In tal caso, è obbligatorio procedere all’accatastamento dell’immobile, con l’ausilio di un tecnico abilitato.

Gli immobili che non rientrano nell’obbligo di dichiarazione sono invece:

  • fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione
  • costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado (collabenti)
  • lastrici solari e aree urbane
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati diruti (ruderi)