PARAPETTO E SOLETTA DEI BALCONI SONO PARTI COMUNI IN UN EDIFICIO SE HANNO LA FUNZIONE ESTETICA
Il rivestimento dei parapetti e delle solette dei balconi sono parti comuni di un edificio in quanto contribuiscono a renderne esteticamente gradevole la facciata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, infatti con la sentenza n. 30071/2017 i giudici della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli, hanno chiarito che parapetto e soletta dei balconi, se svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, rientrano nelle parti comuni definite dall’articolo 1117 del Codice civile.
La Suprema Corte ha fatto rilevare come “l’accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità …”.
Per orientamento consolidato della Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 14576/2004; Cassazione, Sez. II, sentenza n. 6624/2012).
Ciò premesso, l’azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristinoo comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., va proposta a tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza “inutiliter data” (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11109/2007).
I giudici hanno concluso che persino la necessità di integrare il contraddittorio deve essere valutata non secondo l’esito della causa (secundum eventum litis), ovvero sulla base delle diverse modalità attuative dell’intervento tecnico di ripristino del balcone che il giudice potrebbe disporre, quanto piuttosto valutando se l’azione, in base al petitum e nel momento in cui sia proposta, sia potenzialmente diretta anche a una modifica della cosa comune.